Familiari a Carico

Previous Next

Familiari a Carico


I contribuenti fruiscono di una detrazione d’imposta peri seguenti soggetti:


ATTENZIONE.

I figli sono considerati fiscalmente a carico indipendentemente dal superamento di determinati limiti d’età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.


ATTENZIONE.

Il coniuge e i figli sono considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero.


e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):


Sono considerati fiscalmente a carico a condizione che nel corso del 2013 abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.


Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme che non sono comprese nel reddito complessivo:

     luglio 2011, n.98);


Per la determinazione del limite di euro 2.840,51 non si tiene conto dei:


ATTENZIONE.

Ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51, il reddito del familiare deve essere assunto al lordo di eventuali oneri deducibili.


ATTENZIONE.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.


La detrazione per oneri di famiglia, prevista dall’articolo 12 del Tuir n. 917/1986, è “teorica” e, quindi, chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante.

La detrazione teorica prevista per il coniuge a carico è:

  1. Euro 800,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
  2. Euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a 40.000,00;
  3. Euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 29.000 e 35.200 euro, è aumentata di un importo che varia da 10 a 30 euro.


TABELLA – DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO ¹

IMPORTO DETRAZIONE

Non superiore a euro 15.000

800 – (110 X reddito complessivo) ² ³

                       15.000

Da euro 15.001 a euro 29.000

690

Da euro 29.001 a euro 29.200

700

Da euro 29.201 a euro 34.700

710

Da euro 34.701 a euro 35.000

720

Da euro 35.001 a euro 35.100

710

Da euro 35.101 a euro 35.200

700

Da euro 35.201 a euro 40.000

690

Da euro 40.001 a euro 80.000

690 X (80.000 – reddito complessivo)

                         40.000

Oltre euro 80.000 0

0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.


La detrazione teorica per ciascun figlio a carico è di euro 950,00 sostituita da:


Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le predette detrazioni sono aumentate di euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:


ATTENZIONE.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se il numero dei figli a carico è superiore a tre.


L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussista solo per una parte dell’anno. Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero. La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli” del prospetto “Coniuge e familiari a carico”. Qualora l’ulteriore detrazione per figli a carico risulti superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.


ATTENZIONE.

Se uno solo dei genitori è in presenza dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l’ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico (circolare n.14/E del 2013).


ATTENZIONE.

Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole.


TABELLA – DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

N. FIGLI

ETÀ FIGLI

IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO ¹ ² ³

(da rapportare alla percentuale di detrazione)

1

Inferiore a 3 anni

1220 X (95.000 – reddito complessivo)

                         95.000

Non inferiore a 3 anni

950 X (95.000 – reddito complessivo)

                         95.000

2

Inferiore a 3 anni

1220 X (110.000 – reddito complessivo)

                        110.000

Non inferiore a 3 anni

950 X (110.000 – reddito complessivo)

                        110.000

3

Inferiore a 3 anni

1220 X (125.000 – reddito complessivo)

                        125.000

Non inferiore a 3 anni

950 X (125.000 – reddito complessivo)

                        125.000

4

Inferiore a 3 anni

1420 X (140.000 – reddito complessivo)

                        140.000

Non inferiore a 3 anni

1150 X (140.000 – reddito complessivo)

                        140.000

5

Inferiore a 3 anni

1420 X (155.000 – reddito complessivo)

                        155.000

Non inferiore a 3 anni

1150 X (155.000 – reddito complessivo)

                        155.000

Oltre 5


L’importo di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto. Restano invariate le detrazioni

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compresoanche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1220, 1.150 e 1420) sonoaumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio disabile.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.


La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare è di euro 750,00. Tale detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddiviso in misura uguale tra gli aventi diritto.


TABELLA – DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(da rapportare alla percentuale di detrazione)


750 X (80.000 – reddito complessivo)

                         80.000

(1)  Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.


CASELLA “C” Coniuge

Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante sia coniugato e non separato. In questo caso deve essere indicato il relativo codice fiscale.


CASELLA N. 24 Codice fiscale del coniuge

Barrare la casella “C” e indicare il codice fiscale del coniuge, ricavabile dal relativo tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria oppure dalla tessera sanitaria.


ATTENZIONE.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a fiscalmente carico o non viene presentata dichiarazione congiunta.


ATTENZIONE.

Non deve essere indicato il codice fiscale del coniuge nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva.


CASELLA N. 25 Mesi a carico (Coniuge)

Indicare il numero dei mesi (da 1 a 12) durante i quali il coniuge è stato effettivamente a carico e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12” se il coniuge è stato a carico per tutto il 2013.

Se si tratta di coniuge non fiscalmente a carico, la casella non dovrà essere compilata.


ATTENZIONE.

Se il reddito annuale del coniuge supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui venga superato tale limite.


In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, scrivere il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere (celebrazione del matrimonio) o venir meno (separazione legale, decesso del coniuge) il diritto alla detrazione per il coniuge a carico.


Esempi.

· In caso il matrimonio sia contratto il 27 marzo 2013 ed il coniuge possieda redditi per euro 2.065,83, il dichiarante deve indicare “10” nella casella “Mesi a carico”.

· In caso il matrimonio venga contratto il 31 marzo 2013 ed il coniuge possieda redditi propri per euro 2.995,45, il dichiarante deve lasciare in bianco la casella “Mesi a carico” perché non fiscalmente a carico.

· Nel caso in cui il coniuge possieda redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, il dichiarante deve lasciare in bianco la casella “Mesi a carico” perché, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51     solo nell’ultimo mese, è da considerare comunque non fiscalmente a carico. E’ errato indicare in questo caso “11” nella casella in oggetto.


CASELLA “F1” Primo figlio

Barrare la casella “F1” per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età.


CASELLA “F” Figli

Barrare la casella “F” se si tratta di figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, fiscalmente a carico successivi al primo.


CASELLA “D” Figlio con disabilità

Si deve barrare la casella “D” se si tratta di un Figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare la casella “F”.


ATTENZIONE.

E’ considerata persona con disabilità quella riconosciuta come tale ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.


CASELLA “A” Altri familiari

Si deve barrare la casella “A” se si tratta degli altri familiari fiscalmente a carico e cioè:

purché siano conviventi con il contribuente oppure lo stesso corrisponda loro un assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria.


CASELLA N. 26 Codice fiscale del primo figlio

Nella casella “Codice fiscale” corrispondente al rigo 2 indicare il codice fiscale del primo figlio.


ATTENZIONE.

Analogamente a quanto detto per il coniuge, se il reddito complessivo del figlio o altro familiare supera il limite di euro 2.840,51, il dichiarante perde il diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui viene superato tale limite.


ATTENZIONE.

Il codice fiscale del primo figlio deve essere comunque indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazione, quando queste sono attribuite interamente ad un altro soggetto.


ATTENZIONE.

Il primo figlio non fiscalmente a carico di nessun contribuente, a differenza del coniuge, non dovrà essere indicato nel presente quadro.


Caso particolare di compilazione della casella F1 del prospetto con utilizzo di due modelli 730/2015.


Esempio: presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2013 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

In questo caso il secondo figlio, minore di età, per i primi sette mesi riveste la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi cinque mesi assume la veste di “primo figlio”. Ai fini della compilazione del rigo F1 bisogna  utilizzare due distinti modelli 730/2015: nel primo modello si descrive la situazione del primo periodo e quindi nel rigo F1 deve essere indicato il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) per i quali è rimasto a carico. L’altro modello serve per  rappresentare la situazione del secondo periodo, dove come “primo figlio” bisogna indicare il codice del figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5).


ATTENZIONE.

La prestazione nel corso del 2014 del servizio militare di leva da parte del primo figlio non fa perdere il diritto alla detrazione se ne ricorrono le condizioni.

Nel caso in cui il servizio militare di leva comporti il possesso, nel corso dell’anno, di un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, il primo figlio non è considerato fiscalmente a carico (p.e. servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, come A.U.C., ...).


CASELLA N. 27 Mesi a carico (primo figlio)

Indicare il numero dei mesi dell’anno (da 1 a 12) durante i quali il primo figlio è stato effettivamente a carico e per i quali spetta la detrazione. Scrivere “12” se il primo figlio è stato a carico per tutto il 2014; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2014, scrivere il numero dei mesi corrispondenti.


Esempio.

In caso di primo figlio nato il 28 febbraio 2014, il dichiarante deve indicare “11” nella Casella “Mesi a carico”.


ATTENZIONE. L’omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la detrazione, diversamente da quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.


CASELLA N. 28 Minore di 3 anni (primo figlio)

Indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il primo figlio a carico ha avuto un’età inferiore a 3 anni.


Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2014, indicare “3”.

Per un figlio nato il 20 aprile 2014, nella casella scrivere “9”


ATTENZIONE. L’ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni non spetta per il primo figlio a cui è riconosciuta la detrazione per coniuge a carico.


CASELLA N. 29 Percentuale di detrazione spettante (primo figlio)

Ai fini della compilazione della presente casella bisogna indicare sempre la percentuale di detrazione spettante, a meno che per il primo figlio non spetti la detrazione pari a quella per il coniuge a carico per l’intero anno, nel qual caso va indicata la lettera “C”.


ATTENZIONE. La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.


ATTENZIONE. Se il contribuente non fruisce delle detrazioni per un figlio, in quanto attribuite interamente ad un altro soggetto, indicare “0” nella casella “percentuale”.


La detrazione per figli a carico spetta per intero (100%) ad uno solo dei genitori nel caso in cui:

e nei seguenti altri casi:

la detrazione per il primo figlio è pari a quella spettante per il coniuge a carico (“C”) e per gli altri figli spetta l’intera detrazione (100%) nei seguenti casi:


Si deve ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell’ipotesi di figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente quando il genitore manca perché separato o divorziato. L’esistenza in vita dell’altro genitore impedisce la possibilità di usufruire di tale deduzione (circ.55 del 14/06/2002).


ATTENZIONE. Si ricorda che in questi casi va indicata, nella casella “percentuale” (%) la lettera “C” in corrispondenza del primo figlio, e la percentuale (100) di detrazione in corrispondenza degli eventuali altri figli.


ATTENZIONE. Se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per un periodo inferiore all’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge.


Esempio: contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio 2014.

In questo caso per il primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge (C) per il periodo successivo al suo decesso. Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico”, nel rigo riservato al coniuge, deve essere indicato il suo codice fiscale e il numero dei mesi in cui è stato in vita: 7 nella casella “mesi a carico”.Per il primo figlio occorre invece compilare due righi diversi: nel rigo F1 si indicano i mesi in cui è

stato a carico come figlio: 7 nella casella “mesi a carico” e 100 come “percentuale di detrazione”. Nel secondo rigo i mesi saranno quelli successivi al decesso del coniuge: 5 e nella casella “percentuale di detrazione” andrà riportata la lettera C. Per il secondo figlio, invece, deve essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero dei mesi a carico, e 100 come percentuale di detrazione.


ATTENZIONE. Si precisa che, se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, per lo stesso figlio, all’ulteriore detrazione per i minori di tre anni.


Esempio.

Nel caso in cui il contribuente conviva con persona priva di reddito, ed i due conviventi abbiano a carico un figlio naturale riconosciuto da entrambi, il contribuente non ha diritto per tale figlio alla detrazione nella misura prevista per il coniuge a carico perché non ricorre l’ipotesi di mancanza dell’altro genitore.


ATTENZIONE. La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione i figli non passano mai nella categoria di altri familiari.


CASELLA N. 30 Detrazione 100% affidamento figli

La casella va barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.


CASELLA N. 31 Codice fiscale dei figli o altri familiari a carico

Indicare il codice fiscale del figlio successivo al primo o dell’altro familiare fiscalmente a carico ricavabile dal tesserino rilasciato dall’amministrazione finanziaria.

Per ulteriori informazioni vedere la casella: “Codice fiscale primo figlio”.


CASELLA N. 32 Mesi a carico (figli e altri familiari)

Indicare, il numero dei mesi dell’anno (da 1 a 12) durante i quali il figlio successivo al primo o il familiare è stato effettivamente a carico e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12” se il familiare è stato a carico per tutto il 2014; se invece è stato a carico solo per una parte del 2014 scrivere il numero dei mesi corrispondenti.

Per la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere (p.e. nascita del figlio, adozione, ...) o venir meno (p.e. decesso, matrimonio, ...) il diritto alla detrazione per il figlio o altro familiare.


Esempio.

In caso di figlio nato il 31 marzo 2014, il dichiarante deve indicare “10” nella Casella “Mesi a carico”.

Il figlio successivo al primo o altro familiare che possiede redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51, solo nell’ultimo mese, è da considerarsi comunque non a carico. Quindi non deve essere indicato nel quadro.


ATTENZIONE. L’omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la detrazione, diversamente a quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.


CASELLA N. 33 Minore di 3 anni

Indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico successivo al primo ha un’età inferiore a 3 anni.


Esempi.

Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2014, indicare “3”.

Per un figlio nato il 20 aprile 2014, nella casella scrivere “9”.


CASELLA N. 34 Percentuale di detrazione spettante

Ai fini della compilazione della presente casella bisogna indicare sempre la percentuale di detrazione spettante a meno che per il primo figlio la detrazione pari a quella per il coniuge a carico spetti solo per una parte dell’anno, nel qual caso va indicata la lettera “C”.


Se si è barrata la casella “F”


ATTENZIONE. La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.


ATTENZIONE. Se il contribuente non fruisce delle detrazioni per un figlio o un altro familiare a carico, in quanto attribuite interamente ad un altro soggetto, indicare “0” nella casella “percentuale”.


Se si è barrata la casella “A”.

Indicare la percentuale di spettanza della detrazione, nel caso in cui essa spetti a più soggetti, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.


ATTENZIONE. La detrazione per gli altri familiari a carico va suddivisa fra i contribuenti che sono obbligati al loro mantenimento.


ATTENZIONE. Se come relazione di parentela è stata barrata la casella “A”, per potere liquidare l’imposta, non può essere indicata la lettera “C” nella presente casella.


CASELLA N. 35 Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

Questa casella è riservata ai contribuenti che hanno più ditre figli. E’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. La detrazione non spetta per ogni figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.



CASELLA N. 37  Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente

indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine disalvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

ATTENZIONE.

Con riferimento al medesimo figlio, la compilazione delle caselle “Numero figli residenti all’estero” e “Numero figli in affido preadottivo” è alternativa.