Quadro G

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QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA


Indicazioni generali


In questo quadro vanno indicati tutti i crediti d’imposta, in particolare:


Sezione I – Crediti d’imposta relativi ai fabbricati.


CASELLA N. 265-266 Credito riacquisto della prima casa (G1)


Il rigo G1 deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.


Questo rigo si compone di tre colonne:



Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22/05/1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) se dimostrano che al momento dell’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e tale diritto ai privilegi “prima casa” risulta nell’atto di acquisto dell’immobile per cui si concede il credito d’imposta.


L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.


ATTENZIONE.

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa va indicato soltanto se al momento della presentazione della dichiarazione si è già provveduto anche al nuovo acquisto. In caso contrario, se ne ricorrono i presupposti, andrà indicato nella successiva dichiarazione.


ATTENZIONE.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta:

  • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.


Trattandosi di un credito personale, se l’immobile alienato o acquisito rientra nella comunione patrimoniale dei coniugi, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione, così come specificato dalla Circolare ministeriale n. 19 del 01/03/2001.

Non potrà beneficiare di questo credito d’imposta il soggetto che abbia alienato un’abitazione a suo tempo pervenutagli per atto di donazione o successione, anche se la stessa fosse stata acquistata dal donante o dal defunto usufruendo delle agevolazioni prima casa, così come specificato dalla Circolare 01/03/2001 n. 19.

La stessa circolare sopra citata specifica anche che il credito d’imposta per la vendita e il riacquisto della prima casa spetta anche al soggetto che aliena l’abitazione a titolo gratuito (atto di donazione), in quanto il trasferimento non deve intendersi necessariamente a titolo oneroso.

Il credito d’imposta spetta anche al soggetto che acquisisce un’altra abitazione mediante permuta o mediante contratto di appalto.

Il termine di prescrizione di questo credito d’imposta è fissato in dieci anni dal momento del suo sorgere.


Acquisto prima casa


Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso

e dell’abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:



In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b), e c), spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 88 del citato Testo Unico.

Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.


CASELLA N. 267 Credito canoni di locazione non percepiti (G2)


L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.


ATTENZIONE.

L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.


Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi di imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2014.


Sezione II – Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione (G3).


I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per esigenze particolari come l’acquisto della prima casa o una grave malattia, un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Su tali cifre viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali che eccedano il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme che eccedono il limite di 5.165 euro, e che quindi reintegrano le anticipazioni richieste, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione.

Chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro come nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell’Agenzia delle entrate. La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d’imposta spettante.


ATTENZIONE.

Può costituire reintegro solo l’ammontare delle contribuzioni che supera il limite di 5.164,57 euro.


CASELLA N. 268 Anno anticipazione (G3)


Indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.


CASELLA N. 269 Reintegro totale/parziale (G3)


Indicare:


CASELLA N. 270 Somma reintegrata (G3)


Indicare l’importo che è stato versato nel 2014 per reintegrare l’anticipazione percepita.


CASELLA N. 271 Residuo precedente dichiarazione (G3)


indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 4, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2014.


CASELLA N. 272 Credito anno 2014 (G3)


Indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.


CASELLA N. 273 di cui compensato nel modello F24 (G3)


Indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.


Sezione III - Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (G4)


Possono compilare questa sezione i contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale siano state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta.

Si considerano definitive le imposte divenute irripetibili e quindi non si possono inserire tasse pagate in acconto, in via provvisoria o quelle per le quali sia prevista la possibilità di rimborso. Le imposte che si possono indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2014 fino al termine di presentazione della presente dichiarazione; possono riferirsi anche a redditi prodotti negli anni precedenti.


CASELLA N. 274 Codice stato estero


Indicare nella colonna 1 il codice dello stato estero nel quale è stato prodotto il reddito. L’elenco dei codici può essere trovato nel sito dell’Agenzie delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi sarà necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in diversi anni.


CASELLA N. 275 Anno


Indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2014 indicare “2014”.


CASELLA N. 276 Reddito estero


Indicare nella colonna 3 il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2014 va riportato il reddito indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete il credito. In questo caso non vanno compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9.

Per i redditi del quadro C certificati nel CUD/2015 o nel CUD/2014 l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.


CASELLA N. 277 Imposta estera


Indicare nella colonna 4 le imposte pagate all’estero che si sono rese definitive a partire dal 2014 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni.


Esempio.

Se per redditi prodotti all’estero nel 2011 nello stato A, è stata pagata un’imposta complessiva di euro 300, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2012(già riportata nel rigo G4 del modello 730/2014), e per 100 euro entro il 31/12/2014, nella colonna 4 del rigo G4 del 730/2015 deve essere indicato solo l’importo di euro 100, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2014.


Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2015 o nel CUD 2014) l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.


CASELLA N. 278 Reddito complessivo


Indicare nella colonna 5 il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito. Per l’anno 2010 detto importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 1-col. 2) + col. 4 del Modello UNICO 2011-PF o dal rigo 11 del Modello 730-3/2011; per l’anno 2011 l’importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col.2 – col.3) + col.5 del Mod. UNICO 2014-PF o dal rigo 11 del Mod. 730- 3/2014.


CASELLA N. 279 Imposta lorda


Indicare nella colonna 6 l’imposta lorda italiana relativa all’anno indicato a colonna 2. Per l’anno 2010 tale dato è desumibile dal rigo RN5 del Modello Unico persone fisiche 2011 o dal rigo 16 del mod. 730-3/2011. Per l’anno 2011 tale dato è desumibile del rigo RN5 del Mod. UNICO-PF 2014 o dal rigo 16 del Mod. 730- 3/2014.


CASELLA N. 280 Imposta netta


Indicare nella colonna 7 l’imposta netta italiana relativa all’anno indicato a colonna 2. Per l’anno 2010 il dato è desumibile dal rigo RN26 del Mod. Unico persone fisiche 2011 o dal rigo 51 del Mod. 730-3/2011. Per l’anno 2011 tale data è desumibile dal rigo RN 26 del mod. UNICO-PF 2014 o dal rigo 51 del mod. 730- 3/2014.


CASELLA N. 281 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Indicare nella colonna 8il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in colonna 2 indipendentemente dallo stato estero di riferimento.

Può essere necessario compilare questa casella se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2014 o del mod. 730/2012 o il quadro CR Sez.1 delMod. Unico persone fisiche).


Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditiprodotti nell’anno indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2012.


I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno ilmodello 730/2014 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l’importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2014.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2014 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del modello UNICO 2014. In questo caso riportare in questa colonna l’importo relativo allo stesso anno di produzione del reddit, indicato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del modello UNICO 2014.


CASELLA N. 282 Credito relativo allo stato estero di col. 1


Indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in col. 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1. L’importo è già compreso in quello di colonna 8 e quindi questa casella non va compilata se la colonna 8 risulta vuota.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni d’imposta e si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni diverse.

Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:


Stato estero

Anno di produzione del reddito

Reddito prodotto all’estero

Imposta pagata all’estero

di cui resasi definitiva nel

corso del 2010

di cui resasi definitiva nel

corso del 2011

A

2011

1000

350

200

150


L’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011 per la parte d’imposta divenuta definitiva.


Credito già utilizzato nel mod. 730/2014


Se nella dichiarazione dei redditi 730/2014 è stato compilato un rigo G4 nel quale siano stati indicati uno stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 145 (146 per coniuge) del mod. 730-3/2014, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo stato estero.


ATTENZIONE

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.


Sezione IV - Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo


Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relative agliinterventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.


Rigo G5 Abitazione principale


Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.


CASELLA N. 283 Codice fiscale


Indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda per l’accesso al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.


CASELLA N. 284 Numero rata


Indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel 2014.


CASELLA N. 285 Totale credito


Indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente

all’abitazione principale distrutta.


CASELLA N. 286 Residuo precedente dichiarazione


Riportare il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN 43, col. 6, del quadro RN del mod. UNICO PF 2014.

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2014 risulti superiore all’imposta netta, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi


Rigo G6 Altri immobili


Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.


CASELLA N. 287 Impresa/Professione


Questa casella deve essere barrata se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione.

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CASELLA N. 288 Codice fiscale


Indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposita domanda per l’accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.


CASELLA N. 289 Numero rata


Indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel 2014.


CASELLA N. 290 Rateazione


Si indica il numero di quote: 5 o 10 in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.


CASELLA N. 291 Totale credito


Indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito spettante per l’anno d’imposta 2014 nei limiti dell’imposta netta.


Sezione V – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.


CASELLA N. 292-293 Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (G7)


Nel rigo G7 indicare l’importo residuo relativo al credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.