Quadro A

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QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI


L'Imu a partire dal 2012 ha preso il posto della maggior parte delle imposte sui redditi degli immobili, compreso, il reddito domenicale dei terreni. Il quadro relativo, però, deve essere comunque compilato indicando l'ammontare dei redditi risultante dai dati catastali. Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.  Non vanno dichiarati:


Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione della relativa rendita.

Gli importi dei redditi dominicale e agrario di ogni singolo terreno, da inserire nel Mod. 730/2013 possono essere recuperati:


CASELLA N. 42 Reddito dominicale


Indicare il valore del reddito dominicale calcolato secondo le tariffe d’estimo.

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario riferibile alla proprietà derivante dal terreno attraverso l’attività agricola.

Deve essere indicato il reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).

Il reperimento dei valori del reddito dominicale è possibile mediante visura catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.

Per i terreni censiti, i valori del reddito dominicale sono desumibili anche dal rogito (atto notarile) relativo all’acquisto.

Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti laddove sia stato compilato il Quadro A “Redditi dei terreni”/ RA Mod. Unico.

Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici), si rimanda al paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.


ATTENZIONE.

Il reddito dominicale deve essere indicato al netto della rivalutazione dell’80% che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico).


ATTENZIONE.

Se il reddito dominicale è rilevato dalla colonna 1 del quadro RA dell’UNICO 2012, il contribuente deve depurare l’importo dalla rivalutazione dell’80% calcolata nel 2012 dividendo lo stesso per 1,80.


Il reddito dominicale deve essere indicato solamente con il titolo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non deve essere indicato con il titolo 4.


CASELLA N. 43 Titolo

Si deve indicare uno dei codici corrispondenti ai seguenti casi:

  1. proprietario del terreno;
  2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
  3. proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
  4. conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
  5. socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato i colonna 3;
  6. partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
  7. titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
  8. socio di società semplice, in relazione al reddito domenicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L’importo va indicato nella colonna 1.


Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.


ATTENZIONE.

E’ un dato obbligatorio. L’omissione del titolo non consente di liquidare l’imposta.


CASELLA N. 44 Reddito agrario

Indicare il valore del reddito agrario calcolato secondo le tariffe d’estimo.

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole.

Deve essere indicato il reddito agrario per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).

Il reperimento dei valori del reddito agrario è possibile mediante visura catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti bisogna applicare la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.

Per i terreni censiti i valori del reddito agrario sono desumibili anche dal rogito (atto notarile) relativo all’acquisto.

Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti.

In caso di conduzione associata (caso particolare 3) deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto.

Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Il reddito dominicale, in questo caso, non deve essere indicato.


Esempio.

In caso di reddito agrario dell’intero terreno pari a € 52 e una percentuale di partecipazione del 20%, si deve indicare € 10.


ATTENZIONE.

Gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto dovranno compilare solo la colonna relativa al reddito agrario che dovrà essere dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.


In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola (titolo 5), la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall’atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.


Esempio.

In caso di reddito agrario dell’intero terreno pari a € 52 e una percentuale di partecipazione agli utili del 40%, si deve indicare € 21.


Il socio di società semplice, partecipante dell’impresa familiare o titolare d’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conduce il fondo (titolo 5, 6, 7) ma che non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, deve dichiarare solo il reddito agrario.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura si rimanda al paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.


ATTENZIONE.

Il reddito agrario deve essere indicato al netto della rivalutazione del 70% che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico).


ATTENZIONE.

Se il reddito agrario è rilevato dalla colonna 3 del quadro RA dell’UNICO 2012, il contribuente deve depurare l’importo dalla rivalutazione del 70% calcolata nel 2012, dividendo lo stesso per 1,70.


Il reddito agrario deve essere indicato solamente con i titoli 1, 4, 5, 6 o 7. Non deve essere indicato con i titoli 2 o 3.


ATTIVITÀ AGRICOLA

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  3. le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni (e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano produttive di reddito agrario anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.


Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R. e pertanto non può essere presentato il modello 730.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali, si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non a quella coperta dalla struttura.

Pertanto nel caso in cui il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario solo le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.


CASELLA N. 45 Giorni di possesso

Va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno, anche se bisestile) durante il quale il terreno è stato posseduto dal dichiarante.


Esempio.

Se il terreno fosse stato ceduto dal dichiarante il 20 febbraio 2012, si deve indicare “51” (31 giorni di gennaio sommati a 20 giorni di febbraio).


ATTENZIONE.

E’ un dato obbligatorio. L’omissione dell’indicazione dei giorni di possesso non consente di liquidare l’imposta.


CASELLA N. 46 Percentuale di possesso

Va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se il terreno è posseduto per intero) al fine di individuare l’entità di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della parte del terreno posseduta.


ATTENZIONE.

E’ un dato obbligatorio. L’omissione della percentuale di possesso non consente di liquidare l’imposta.


CASELLA N. 47 Canone d’affitto in regime vincolistico

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (titolo 2) nella presente casella deve essere indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella casella “Giorni di possesso”.

Deve essere indicato il canone d’affitto per intero (al 100%) anche se si è proprietari del terreno per una quota inferiore (per esempio per il 50%).


ATTENZIONE.

E’ ammesso solo in presenza del codice “2” nella casella del titolo. L’omissione del valore del canone d’affitto in presenza del titolo “2”, ovvero, l’indicazione del canone d’affitto in presenza degli altri titoli (“1”, “3”,“4”, “5” , “6” o “7”) non consente la liquidazione dell’imposta.


CASELLA N. 48 Casi particolari

Riportando i codici sotto elencati, si evidenziano nella colonna 7 i seguenti casi particolari:

  1. mancata coltivazione, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell’intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in quest’ipotesi i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempre che i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa        coltivazione. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall’Irpef:
  2. perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
  3. terreno in conduzione associata;
  4. terreno concesso in affitto nel 2012 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipulazione del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. In questo caso redditi dominicali e agrari non verranno rivalutati.
  5. Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per le agevolazioni sopra citate, identificate dal caso particolare “4”, si rimanda al paragrafo “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.
  6. se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
  7. se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.


ATTENZIONE.

I casi particolari “1-2-3” sono ammessi solo se sono stati esposti i codici “1”,“4” o “7” nella casella del titolo. Il caso particolare “4” è ammesso solo se sono stati esposti i codici “2” e “3” nella casella del titolo.

L’indicazione di casi particolari in condizioni differenti da quelle precedentemente indicate non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 49 Continuazione

Barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta del medesimo terreno del rigo precedente, nel caso in cui occorra compilare più righi per le diverse situazioni che si verificano per lo stesso terreno nel corso dell’anno.

Può infatti accadere che durante l’anno si siano verificate situazioni diverse relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del titolo, ...). Pertanto, questo terreno deve occupare più righi del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella casella “Periodo di possesso” il numero dei giorni corrispondente a ciascuna di esse.


ATTENZIONE.

La somma dei giorni di possesso dei diversi righi occupati dallo stesso terreno non deve superare 365.


ATTENZIONE.

Nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8 (quando, ad esempio, solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune ipotesi indicate nel paragrafo “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”).


CASELLA N. 50 Esenzione IMU

Barrare la casella di colonna 9 se il terreno risulta esente dall’Imu. In questo caso sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Ad esempio sono esenti dall’Imu, ma soggetti ad Irpef e ad addizionali, i terreni agricoli ricadenti in aree montane di colline delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984.


CASELLA N. 51 Coltivatore diretto o IAP

barrare la casella nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Chi presta l’assistenza fiscale, per il calcolo dell’acconto 2013, rivaluterà ulteriormente i redditi dominicale e agrario del 5 per cento. Per gli altri terreni la rivalutazione ulteriore, sempre ai fini dell’acconto 2013, sarà pari al 15 per cento.


Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Società semplici


Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Modello Unico 2013 Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.


ATTENZIONE.

Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale, compila il modello 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale (indicando il codice 5 nella casella “Titolo”).


Imprese familiari

In presenza di costituzione di impresa familiare avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell’assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il modello UNICO 2013 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta.


ATTENZIONE.

Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale (indicando il codice 6 nella casella “Titolo”).


Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.441, modificato dall’art.66 del D.L 24 gennaio 2012 n,1, prevede che non si applichi, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari (previste rispettivamente nella misura dell’80% e del 70%) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni siano concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non superiore a cinque anni, a giovani che:



In quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contrattodi affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.


Alcuni esempi

Vengono di seguito proposti alcuni esempi di compilazione del quadro A.


1° CASO: Il proprietario è anche conduttore del terreno.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

  • Colonna 1 - reddito dominicale: 103
  • Colonna 2 - titolo: 1
  • Colonna 3 - reddito agrario: 77
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 100


2° CASO: Il proprietario al 50% dall’1/1, ha dato i n affitto ad uso agricolo, dall’1/7, il terreno in regime legale di determinazione del canone.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

Canone d’affitto per l’intero anno in regime vincolistico pari a € 62

Periodo 1.1 - 30.6 (rigo A1)

  • Colonna 1 - reddito dominicale: 103
  • Colonna 2 - titolo: 1
  • Colonna 3 - reddito agrario: 77
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 181
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 50

Periodo 1.7 - 31.12 (rigo A2)

  • Colonna 1 - reddito dominicale: 103
  • Colonna 2 - titolo: 2
  • Colonna 3 - reddito agrario: ==
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 184
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 50
  • Colonna 6 - canone d’affitto: 31 (62x184/365)
  • Colonna 8 - Continuazione: barrare la casella (x)


Il canone d’affitto deve essere rapportato al periodo indicato, ma non alla percentuale di possesso.


Per esporre le due situazioni verificatesi nell’anno relativamente al medesimo terreno, si è reso necessario utilizzare due righi. La X di collegamento esposta nella colonna 8 del rigo A2 indica che si tratta dello stesso terreno indicato al rigo A1.


3° CASO: Affittuario che conduce il terreno.

Reddito dominicale pari € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

  • Colonna 1 - reddito dominicale: ==
  • Colonna 2 - titolo: 4
  • Colonna 3 - reddito agrario: 77
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
  • Colonna 6 - canone d’affitto: ==

Si deve indicare soltanto il reddito agrario. Il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario.


4° CASO: Conduzione associata per il 50%.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

  • Colonna 1 - reddito dominicale: ==
  • Colonna 2 - titolo: 4
  • Colonna 3- reddito agrario: 39
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
  • Colonna 7 - casi particolari: 3

Si deve indicare il reddito agrario di € 39 corrispondente alla percentuale del 50% spettante all’associato.


5° CASO: Socio di società personale semplice la cui quota di partecipazione agli utili è il 40% non proprietario del terreno.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

  • Colonna 1 - reddito dominicale: ==
  • Colonna 2 - titolo: 5
  • Colonna 3 - reddito agrario: 31
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
  • Colonna 7 - casi particolari: ==

Si deve indicare il reddito agrario pari a € 31, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del socio, pari al 40% (77x40%).


6° CASO: Percentuale di possesso del reddito domini cale diversa da quella del reddito agrario. Il proprietario del terreno concede in affitto l’80% dello stesso durante tutto l’anno.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

Canone d’affitto per l’intero anno in regime vincolistico pari a € 62.

Quota parte terreno non concessa in affitto (rigo A1)

  • Colonna 1 - reddito dominicale: 103
  • Colonna 2 - titolo: 1
  • Colonna 3 - reddito agrario: 77
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 20
  • Colonna 6 - canone d’affitto: ==

Quota parte terreno concessa in affitto (rigo A2)

  • Colonna 1 - reddito dominicale: 103
  • Colonna 2 - titolo: 2
  • Colonna 3 - reddito agrario: =
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 80
  • Colonna 6 - canone d’affitto: 62

Per esporre le due situazioni verificatesi nell’anno relativamente al medesimo terreno, è necessario utilizzare due righi. In questo caso, pur trattandosi dello stesso terreno, non bisogna barrare la X di collegamento nella casella a colonna 8 del rigo A2.


7° CASO: Il proprietario e conduttore del terreno a gricolo esente Imu .

Reddito dominicale pari a € 23;

Reddito agrario pari a € 15;

  • Colonna 1 - reddito dominicale: 23
  • Colonna 2 - titolo: 1
  • Colonna 3 - reddito agrario: 15
  • Colonna 4 - giorni di possesso: 365
  • Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
  • Colonna 6 - canone d’affitto: ==
  • Colonna 9 – esenzione Imu: barrare la casella


Sintetizzando:

Ciascun rigo del quadro deve essere utilizzato per un singolo terreno o gruppo di terreni di una stessa partita catastale ad eccezione del caso in cui la percentuale di possesso relativa al reddito dominicale sia diversa da quella relativa al reddito agrario.

Può succedere inoltre che durante l’anno si siano verificate situazioni diverse relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del codice del titolo, ...). Anche in questi casi lo stesso terreno deve occupare più righi del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella colonna Periodo di possesso il corrispondente numero di giorni. Caratteristica comune a fattispecie di questo tipo è che la somma dei periodi di possesso dei terreni indicati su più righi (righi collegati) non può superare i 365 giorni.














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