Quadro F

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QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI


Sezione I – Acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2012 (F1)


Nella compilazione di questo rigo vengono indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all’anno 2012, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento. Si distinguono due casi:


In entrambi i casi si devono indicare solo gli importi degli eventuali acconti Irpef; nel primo caso trattenuti direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico, rilevabili dai punti 21 e 22 del CUD 2013 o del CUD 2012; nel secondo caso indicati sul Mod.F24.


ATTENZIONE.

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef, alla propria addizionale comunale all’Irpefe alla propria cedolare secca..


Nel caso in cui anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, sarà necessario ripartire tra il dichiarante e il coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuna, gli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale all’Irpef e ala cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2013.


ATTENZIONE.

L’ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale per il 2012 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2013.


Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente (Mod. F24) da ciascun coniuge a titolo di acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2013.


CASELLA N. 214 Prima rata acconto Irpef 2012


Indicare l’importo della prima rata di acconto Irpef desumibile:


ATTENZIONE.

Nel caso il contribuente l’anno scorso abbia optato per la rateizzazione del pagamento del saldo e della prima rata di acconto, va indicata la somma dei versamenti effettuati, al netto dell’interesse dello 033% mensile previsto per la dilazione del pagamento.


Devono essere indicati anche gli acconti Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali indicati al punto 23 del CUD 2013. L’importo di tali acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.


CASELLA N. 215 Seconda o unica rata acconto Irpef 2012


Indicare l’importo della seconda rata di acconto Irpef desumibile:



Devono essere indicati anche gli acconti Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali indicati al punto 23 del CUD 2013. L’importo di tali acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.


Casi particolari relativi agli acconti versati nel 2012


Versamenti integrativi



Interruzione del rapporto di lavoro e incapienza della retribuzione


Può accadere che il contribuente abbia dovuto versare direttamente il saldo e la prima e/o seconda rata d’acconto Irpef pur avendo fruito dell’assistenza fiscale.

Ciò si verifica in relazione ai casi di seguito descritti:

  1. Interruzione del rapporto di lavoro dopo la presentazione del modello 730 e prima dell’effettuazione del conguaglio con la retribuzione di luglio/novembre.
  2. Incapienza dello stipendio protrattasi fino al mese di dicembre con la conseguente impossibilità del datore di lavoro di trattenere l’intero importo degli acconti dovuti.


In questo caso si deve indicare la somma degli acconti trattenuti dal datore di lavoro e quelli versati direttamente.


CASELLA N. 216 Acconto add.le comunale trattenuto 2012 con Mod.730/12


Riportare l’importo del punto 24 del CUD 2013.


CASELLA N. 217 Acconto add.le comunale 2012 versato con Mod.F24


Riportare l’importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod.F24 dal contribuente a titolo d’acconto dell’addizionale comunale 2012 (cod. 3843).


CASELLA N. 218 Prima rata acconto cedolare secca 2012


Riportare in questa colonna:


CASELLA N. 219 Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2012


Riportare in questa colonna:


CASELLA N. 220/223 Acconti ricalcolati immobili di interesse storico-artistico


Le colonne da 7 a 10 vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l’anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012 (vedi circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, paragrafo 5.4).



Sezione II – Altre ritenute subite (F2)


CASELLA N. 224/225/226 Irpef – Addizionale regionale – Addizionale comunale (F2)


Indicare, nel rigo F2, le ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale a titolo di acconto diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello 730/2013 (come, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire quale incentivo all’allevamento).


CASELLA N. 227 Addizionale regionale Irpef attività sportive dilettantistiche


Indicare il totale dell’addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4


CASELLA N. 228 Irpef per lavori socialmente utili


Indicare le ritenute all’Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato riportato nelle annotazioni del CUD 2013 (vedere casella “reddito” nel quadro C).


CASELLA N. 229 Addizionale regionale Irpef per lavori socialmente utili


Indicare l’addizionale regionale all’Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato riportato nelle annotazioni del CUD 2013 (vedere casella “reddito” nel quadro C).


Sezione III – Eccedenze dell’Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni (F3)


Se nel modello UNICO 2012 il contribuente ha chiesto il rimborso, non potrà farlo valere come eccedenza nel 730/2013, ma dovrà attendere l’effettuazione del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria.

Se l’eccedenza riportata l’anno precedente non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (non viene cioè inserita nella presente casella, ad es. per dimenticanza), il contribuente può: Per coloro che hanno presentato il modello Unico si ricorda che il diritto di scelta tra il riporto nell’anno successivo del credito vantato o il rimborso di tale eccedenza d’imposta, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi. Se tale scelta non risulta dalla dichiarazione essa si intende fatta per compensazione.


Se nel modello UNICO 2012 il contribuente ha chiesto il rimborso, non potrà farlo valere come eccedenza nel 730/2013, ma dovrà attendere l’effettuazione del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria. Se l’eccedenza riportata l’anno precedente non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (non viene cioè inserita nella presente casella, ad es. per dimenticanza), il contribuente può:


Se a fronte di una eccedenza riportata l’anno precedente, non viene presentata dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, il contribuente può chiedere il rimborso di tale eccedenza presentando un’apposita istanza agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, ove istituiti, o agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale del contribuente stesso. Tuttavia, se la dichiarazione non viene effettuata perché il contribuente è esonerato dalla presentazione, egli può, in alternativa all’istanza di rimborso, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.


CASELLA N. 230 Irpef (F3)


Riportare l’eventuale credito Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del mod. UNICO 2012). Nel caso in cui il contribuente abbia fruito dell’assistenza fiscale nell’anno precedente e il datore di lavoro o ente pensionistico non abbia rimborsato il credito o parte di esso risultante dal modello 730-3 dell’anno precedente, a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro intervenuta prima dell’ultimazione delle operazione di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, la cifra si potrà rilevare al punto 35 del CUD. L’importo può altresì risultare dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non abbia presentato la dichiarazione.


In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2012 con la quale è stato comunicato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).


Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 1 anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24.


CASELLA N. 231 compensata in F24 (Irpef)(F3)


Indicare l’importo dell’eccedenza d’imposta Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.


ATTENZIONE.

In base all’art.17 del D.Lgs.9 luglio 1997 n.241, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti risultanti dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.


CASELLA N. 232 Imposta sostitutiva quadro RT


Inserire l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2012), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del modello UNICO 2012.


CASELLA N. 233 di cui già compensata in F24 (Imposta sostitutiva quadro RT)


Inserire l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente compensato utilizzando il modello F24.


CASELLA N. 234 Cedolare secca


Riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011, indicato nella colonna 4 del rigo RX16 del Mod. UNICO 2012 o nel punto 38 del CUD 2013 (credito non rimborsato). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 5 anche l’eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l’eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.


CASELLA N. 235 di cui già compensata in F24 (cedolare secca)


indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.


Sezione III – Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni (F4)


CASELLA N. 236 Codice Regione


Nel rigo F4 a colonna 1 inserire il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo.


Tabella Codici Regione


REGIONE

CODICE

REGIONE

CODICE

Abruzzo

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia-Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


CASELLA N. 237 Addizionale regionale all’Irpef (F4)


Indicare l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante al punto 36 del CUD 2013 o dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2011 (colonna 4 del rigo RX2 del modello UNICO 2012). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 2 anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione per il Mod. F24.


CASELLA N. 238 di cui già compensata in F24 (Addizionale regionale all’Irpef)(F4)


Indicare l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24.


CASELLA N. 239 Codice Comune (F4)


Nel rigo F4 nella colonna 4 inserire il codice comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011 . Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo.


CASELLA N. 240 Addizionale comunale all’Irpef (F4)


Indicare l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro risultante dal punto 37 del CUD 2013 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del modello UNICO 2012). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 5 anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2012 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 riportare l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione per il Mod. F24.


CASELLA N. 241 di cui già compensata in F24 (Addizionale comunale all’Irpef) (F4)


Indicare l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24.


Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (F5)


CASELLA N. 242 Eventi eccezionali


Indicare uno dei seguenti codici, in base alla casistica per la quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti:

  1. per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
  2. per i contribuenti residenti alla data del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il Decreto 24 agosto 2012 ha previsto la proroga al 30 novembre 2012 della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel medesimo periodo (il suddetto termine era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2012 dall’art. 1, comma 1 del D.M. 1° giu gno 2012). I territori dei comuni danneggiati dal sisma sono ricompresi nell’allegato 1) di cui al citato D.M. del 1° giugno 2012
  3. per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1° dicembr e 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135;
  4. per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l’art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 201 1 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione);
  5. per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, l’art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l’individuazione dei soggetti che fruiscono dell’agevolazione). Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera il summenzionato Decreto Legge ha disposto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari il cui relativo periodo di scadenza è stato fissato dalla OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 rispettivamente dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 e dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012.L’OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione;
  6. per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificates il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, l’art. 29, comma 15-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.21 convertito, con modificazioni, nella L.24 febbraio 2012, n.14 ha previsti la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. L’OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione;
  7. per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d’imposta ed i Centri di assistenza fiscale.


CASELLA N. 243 Irpef (F5)


Indicare l’ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.


CASELLA N. 244 Addizionale regionale all’Irpef (F5)


Indicare l’addizionale regionale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.


CASELLA N. 245 Addizionale comunale all’Irpef (F5)


Indicare l’addizionale comunale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.


CASELLA N. 246 Imposta sostitutiva incremento produttività (F5)


Indicare l’imposta sostitutiva per l’incremento della produttività sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.


CASELLA N. 247 Cedolare secca (F5)


indicare l’acconto della Cedolare secca sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.


CASELLA N. 248 Contributo solidarietà (F5)


indicare il contributo di solidarietà sospeso. per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.


Sezione V – Misura degli acconti per l’anno 2013 e rateazione del saldo 2012 (F6)


Tale sezione deve essere compilata nei seguenti casi:


CASELLA N. 249 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto Irpef


Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato alcun versamento a titolo di acconto Irpef.


Esempio.

Per la progressività dell’imposta, la presenza di due rapporti di lavoro nel corso del 2012 può determinare il calcolo di Irpef a debito e l’automatica liquidazione delle rate di acconto per il 2013.

Se però, nel corrente anno, il dipendente non prevede di intrattenere più di un rapporto di lavoro e comunque di possedere redditi tali da non determinare il persistere della posizione debitoria può barrare questa casella per evitare il versamento di acconti non dovuti.


CASELLA N. 250 Versamenti di acconto Irpef in misura inferiore


Nella colonna 2 deve essere indicato il minor importo di acconto Irpef che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale (prima e seconda rata) dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.


ATTENZIONE.

Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l’importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2013 (da presentare nel 2014).


Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 1998 gli en ti pensionistici, attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni, effettuano la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente, i titolari di più trattamenti pensionistici che non possiedono altri redditi, a partire dal 1999, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.


ATTENZIONE.

Per potere liquidare l’imposta non è possibile barrare la casella 249 e contemporaneamente indicare nella casella 250 il minor importo di acconto Irpef.


CASELLA N. 251 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto addizionale comunale


Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato alcun versamento a titolo di acconto di addizionale comunale (ad esempio per effetto della soglia di esenzione deliberata dal comune).


CASELLA N. 252 Versamenti di acconto addizionale comunale in misura inferiore


Nella colonna 4 deve essere indicato il minor importo di acconto di addizionale comunale che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.


ATTENZIONE.

Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l’importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2013 (da presentare nel 2014).


ATTENZIONE.

Per potere liquidare l’imposta non è possibile barrare la casella 251 e contemporaneamente indicare nella casella 252 il minor importo di acconto addizionale comunale.


CASELLA N. 253 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca


barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare secca


CASELLA N. 254 Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore


indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2013


ATTENZIONE.

Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l’importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2013 (da presentare nel 2014).


ATTENZIONE.

Per potere liquidare l’imposta non è possibile barrare la casella 253 e contemporaneamente indicare nella casella 254 il minor importo di acconto addizionale comunale.


CASELLA N. 255 Numero rate


Indicare il numero delle rate, compreso tra 2 e 5, in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:


ATTENZIONE.

In caso di dichiarazione congiunta il numero delle rate va indicato solo sul modello del dichiarante.


ATTENZIONE.

Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile.


Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale


Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito con riferimento all’addizionale comunale dovuta per il 2012 e/o per il 2013, una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia esenzione. Le aliquote e le soglie di la composizione del nucleo familiare o l’ISEE – indicatore situazione economica equivalente), esenzioni deliberate dai comuni sono consultabili sul sito “www.finanze.gov.it” (area tematica: Fiscalità locale, Addizionale Comunale all’Irpef).


Rigo F7 – Esenzioni anno 2012


CASELLA N. 256 Soglia esenzione saldo add. comunale 2012


Indicare nella casella l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2012.


CASELLA N. 257 Esenzione totale altre agevolazioni saldo add. comunale 2012


La casella va barrata in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile.


ATTENZIONE.

Le caselle 256 e 257 sono tra loro alternativa


Rigo F8 – Esenzioni anno 2013


CASELLA N. 258 Soglia esenzione acconto 2013


Indicare nella casella l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2013.


CASELLA N. 259 Esenzione totale altre agevolazioni saldo add. comunale 2013


La casella va barrata in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile.


ATTENZIONE.

Le caselle 258 e 259 sono tra loro alternativa


Sezione VII – Da compilare solo nel mod. 730 integrativo


Rigo F9 – Importi rimborsati dal sostituto d’imposta


CASELLA N. 260 Irpef (F9)


Indicare l’importo del credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730-3/2013 originario. Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2013. Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2013.


CASELLA N. 261 Addizionale regionale all’Irpef (F9)


Indicare l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013.

Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2013. Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2013.


CASELLA N. 262 Addizionale comunale all’Irpef (F9)


Indicare l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod.730-3/2013.

Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2013.

Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2013.


CASELLA N. 263 Cedolare secca (F9)


indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2013.

Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, colonna 4, del 730-3/2013. Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 119, colonna 4, del 730-3/2012.


Rigo F10 – Crediti utilizzati con il mod. F24 per il versamento dell’IMU


CASELLA N. 264 Credito Irpef (F10)


Indicare nella casella l’ammontare del credito Irpef, indicato nella colonna 3 del rigo 91 (nella colonna 3 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2013 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’IMU.

Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2013 originario è indicato un credito Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a euro 60, riportare in questa colonna 3 l’importo di euro 60.


CASELLA N. 265 Credito Addizionale regionale (F10)


Indicare nella casella l’ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 92 (originario nella colonna 3 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2013 che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’IMU.


CASELLA N. 266 Credito Addizionale comunale (F10)


Indicare nella casella l’ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 93 (originario nella colonna 3 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2011 che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’IMU.


CASELLA N. 267 Credito Cedolare secca (F10)


Indicare l’ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella colonna 3 del rigo 99 (o nella colonna 3 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2013 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’IMU.



Sezione VIII – Altri Dati


Rigo F11 – Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti


Il rigo F11 deve essere compilato in caso di importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti.Tale credito è indicato nel punto 104 e/o 110 del CUD 2013.


CASELLA N. 268 Ulteriore detrazione per figli


Indicare nella colonna 1 il credito riconosciuto dal sostituto per l’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicato nel punto 104 del CUD 2013 (“credito riconosciuto per famiglie numerose”).


CASELLA N. 269 Detrazioni canoni locazione


Indicare nella colonna 2 il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicato nel punto 110 del CUD 2013 (“Credito riconosciuto per canoni di locazione”).


Rigo F12 – Restituzione bonus


Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il “bonus fiscale” con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 e 2008.


CASELLA N. 270 Bonus fiscale


Indicare nella colonna 1 l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nel 2006.


CASELLA N. 271 Bonus straordinario


Indicare nella colonna 2 l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008.


Rigo F13 –Pignoramento presso terzi


In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34755 del 3 marzo 2010 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente nel rigo F13 anziché nel quadro di riferimento del reddito insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (e indicato nel modello 730/2013), sul quale sono state applicate le ritenute.


CASELLA N. 272 Tipo di reddito (F13)


Indicare uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2013:


CASELLA N. 273 Ritenute (F13)


Indicare l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2013, compilando l’apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi


ATTENZIONE.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico Persone fisiche 2012, compilando l’apposita sezione del quadro RM.












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