Quadro E

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QUADRO E – ONERI E SPESE


Indicazioni generali


In questo quadro vanno indicati:



Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se:


Tuttavia si possono riscontrare delle eccezioni:


  1. Oneri detraibili o deducibili dal dichiarante anche se sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico:
    1. spese sanitarie;
    2. premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
    3. contributi previdenziali ed assistenziali, compresi i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali;
    4. spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
    5. spese per attività sportive per ragazzi.


  1. Oneri detraibili o deducibili dal dichiarante anche se sostenuti da familiari non fiscalmente a carico:
    1. le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo E25;
    2. le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, rigo E2, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico e  che non trovano capienza nell’imposta da questi dovuta;
    3. spese per addetti all’assistenza personale delle persone non autosufficienti.


I familiari a cui si fa riferimento sono i seguenti:


Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore intestatario del documento di spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare sui documenti comprovanti le spese la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà sempre considerare, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione, l’intera spesa sostenuta.


ATTENZIONE.

Per la determinazione in euro delle spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato in tali giorni, il cambio del mese.


ATTENZIONE.

Ai fini della determinazione degli importi da indicare nel quadro E, deve essere considerata onere a carico anche l’eventuale IVA o il costo del bollo risultante dalla documentazione giustificativa.


ATTENZIONE.

La documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione ha la facoltà di richiederla e quindi per la dichiarazione di quest’anno fino al 31 dicembre 2017.


I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società.

In particolare i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:


Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19% per i seguenti oneri:


Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’ imposta del 19%


ATTENZIONE.

A ciascuna detrazione d’imposta del 19% è stato attribuito un codice identico a quello che appare sul CUD 2013.


COD

DESCRIZIONE

COD

DESCRIZIONE

1

Spese sanitarie

19

Erogazioni liberali ai partiti politici

2

Spese sanitarie per familiari non a carico

20

Erogazioni liberali alle ONLUS

3

Spese sanitarie per disabili

21

Erogazioni liberali alle associazioni sportive

dilettantistiche

4

Spese per veicoli per disabili

22

Erogazioni liberali alle società di mutuo

soccorso

5

Spese per l’acquisto di cani guida

23

Erogazioni liberali a favore delle

associazioni di promozione sociale

6

Totale spese sanitarie per le quali è stata

richiesta la rateizzazione nella precedente

dichiarazione

24

Erogazioni liberali a favore della Biennale di

Venezia

7

Interessi per mutui ipotecari per acquisto

abitazione principale

25

Spese relative a beni soggetti a regime

vincolistico

8

nteressi per mutui ipotecari per acquisto altri

immobili

26

Erogazioni liberali per attività culturali ed

artistiche

9

Interessi per mutui contratti nel 1997 per

recupero edilizio

27

Erogazioni liberali a favore di enti operanti

nello spettacolo

10

Interessi per mutui ipotecari per costruzione

abitazione principale

28

Erogazioni liberali a favore di fondazioni

operanti nel settore musicale

11

Interessi per prestiti o mutui agrari

29

Spese veterinarie

12

Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza

30

Spese sostenute per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi

13

Spese per istruzione

31

Erogazioni liberali a favore degli istituti

scolastici di ogni ordine e grado

14

Spese funebri

32

Spese relative ai contributi versati per il

riscatto degli anni di laurea dei familiari a

carico

15

Spese per addetti all’assistenza personale

33

Spese per asili nido

16

Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)

34

Altre spese detraibili

17

Spese per intermediazione immobiliare



18

Spese per canoni di locazione sostenute da

studenti universitari fuori sede




ATTENZIONE.

Nel Mod.730 per gli oneri individuati con codici da 1 a 18 deve essere indicato esclusivamente l’importo e non anche il codice.


CASELLA N. 124/125/126 Spese sanitarie (E1)


Indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico per:


Rientrano tra questi oneri le seguenti spese inerenti a prestazioni chirurgiche per:


ATTENZIONE.

Le spese per gli interventi di chirurgia estetica sono detraibili solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.


ATTENZIONE.

Non sono detraibili le spese di trasporto in ambulanza. Sono, invece, detraibili le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.



ATTENZIONE.

Tali esami devono essere prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione. È necessario conservare la copia della relativa prescrizione medica.




ATTENZIONE.

Tra le protesi rientra anche l’acquisto di materassi e traverse antidecubito che presentino caratteristiche tecniche idonee prevenire la patologia (Ris. n. 11 del 26/01/2007). Queste spese sono detraibili se documentate dalla prescrizione medica


ATTENZIONE.

La Risoluzione n. 9/E del 16/02/2010 specifica che anche la parrucca può essere considerata una protesi sanitaria purché sopperisca un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nella relazione di vita quotidiana.



ATTENZIONE.

In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all’assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto.

Se l’anziano è anche portatore di handicap, l’onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel rigo E25 (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).



ATTENZIONE.

La detrazione di spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.


ATTENZIONE.

Per quanto riguarda la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, che siano prodotti fitoterapici, pomate, colliri o altro, la Risoluzione n. 396/E precisa che non può essere equiparata a quella per i medicinali, né altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta.

Inoltre la Risoluzione 256/E del 20/06/2008 specifica che gli integratori alimentari acquistati dietro prescrizione medica non possono essere ammessi alla detrazione di imposta del 19 per cento, in quanto in ragione della loro composizione si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare.




ATTENZIONE.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare Agenzia delle Entrate n.19/E del 1 giugno 2012)


Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.


ATTENZIONE.

Le suddette spese mediche sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.


ATTENZIONE.

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.


Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.


La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio, spese per prestazioni cliniche private).

Nell’ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non abbia trovato capienza nell’imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del 730/3 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato l’ammontare relativo. Queste spese possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute nella casella E2 (in proposito si veda quanto esposto nel relativo rigo).


ATTENZIONE.

Le spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a loro carico.


ATTENZIONE.

Indicare l’intero importo delle spese mediche: il Caf o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale calcoleranno la detrazione spettante riducendo l’intero importo (comprensivo delle spese sanitarie eventualmente inserite in E2) di 129,11 euro (franchigia).


Il contribuente può decidere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo. Questa scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. A tal fine è necessario barrare l’apposita casella; sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente la detrazione spettante.

I contribuenti che nella precedente dichiarazione hanno chiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.


ATTENZIONE.

Nell’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.


ATTENZIONE.

Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere considerate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie (Circ. Min. 122 del 1/6/99).


Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel 2012 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi bisogna distinguere tra:

  1. Spese sanitarie da indicare nei righi E1, E2, E3 e E4, in quanto considerate a carico del contribuente:
    1. spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente. In sostanza per i premi versati non spetta la detrazione del 19%  ma è possibile detrarre interamente le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate;
    2. spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, o semplicemente pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. La presenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o del CUD 2012. In sostanza, è possibile detrarre le spese sanitarie rimborsate in quanto hanno concorso a formare reddito imponibile di lavoro dipendente.

In quest’ultimo caso il datore di lavoro è tenuto ad indicare nelle annotazioni del CUD che possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese mediche rimborsate per effetto delle assicurazioni sanitarie.


  1. Spese sanitarie da non indicare nei righi E1, E2, E3 e E4 tra cui:
    1. le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
    2. spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art.1 della L. 15 aprile 1886, n.3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell’art.15 del Tuir.
    3. le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal dipendente o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro (si tratta ad esempio dei contributi al FASI, FASDAC, F.do MARIO NEGRI). La presenza di tali contributi è segnalata al punto 131 del CUD 2013 o 129 del CUD 2012


Quest’ultima situazione va confrontata con quanto riportato nelle annotazioni del CUD:

  1. se la quota di contributi versati è inferiore a 3.615,20 euro sarà indicato che non possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese sanitarie rimborsate, e quindi le spese sono detraibili solo per la quota non rimborsata


Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro ed indicato nel punto 131 del CUD 2013 o 129 del CUD 2012: euro 2.200;

Spese mediche sostenute euro 5.000

Spese mediche rimborsate euro 3.200

Importo da inserire in E1 = Spese mediche – Rimborso

Quindi nell’esempio fatto:

Importo da inserire in E1 = 5.000 – 3.200 = 1.800 €


  1. se la quota del contributo versato è maggiore di 3.615,20 euro la quota che supera tale limite ha concorso alla formazione del reddito, e quindi sarà indicato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.


Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro ed indicato nel punto 131 del CUD 2013 o 129 del CUD 2012:

euro 4.000; importo indicato nelle annotazioni del CUD: 385 euro.

Spese mediche sostenute euro 10.000

Spese mediche rimborsate euro 8.000

La formula da applicare è la seguente:

   

Quota spese rimborsate detraibili =     contributo versato – 3.615  x spese mediche rimborsate

                                                                  contributo versato


Quindi nell’esempio fatto:

             

Quota spese rimborsate detraibili = 4.000 – 3.615  x 8.000 = 770 €

                                                                      4.000


Importo da indicare in E1: (10.000 - 8.000) + 770 = 2.770 €


DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE MEDICHE DI CUI AI RIGHI E1, E2, E3, E4 e E25


Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2, E3, E4, E5, E6, ed E25 il dichiarante deve conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:


ATTENZIONE.

Si ricorda che, neanche per motivi di tutela della riservatezza, è possibile utilizzare l’autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati.


Nel caso in cui le suddette spese siano state sostenute all’estero il dichiarante deve allegare la copia della relativa documentazione debitamente quietanzata, attestante l’avvenuto pagamento. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, il dichiarante deve provvedere a fornire una traduzione in italiano da lui sottoscritta.

Se la documentazione è redatta in una lingua diversa dall’inglese, francese, tedesco e spagnolo, è necessaria una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta rispettivamente in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Per la determinazione in euro delle spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato in tali giorni, il cambio del mese.


CASELLA N. 127/126 Spese sanitarie per familiari non a carico (E2)


In questo rigo vanno indicate le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico e che non trovano capienza nell’imposta da questi dovuta.


ATTENZIONE.

Il tetto massimo di detraibilità per questo tipo di spese sanitarie è di 6.197,48 euro.


L’importo che non trova capienza nell’imposta del contribuente che presenta le suddette patologie, verrà segnalato nelle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello UNICO di quest’ultimo.


Indicare l’intero importo delle spese mediche: il Caf o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale calcoleranno la detrazione spettante riducendo l’importo derivante dalla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 di 129,11 euro (franchigia).


Il contribuente può decidere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Questa scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.494,71 euro.


A tal fine è necessario barrare l’apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente la detrazione spettante.


CASELLA N. 128/126 Spese sanitarie per disabili (E3)


Indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell’art.3 della L. 05/02/92 n. 104.

Sono tali i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art.3 della citata legge, le cui impedite capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art.4 della legge medesima.

Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica di cui all’art.4 della L. 05/02/92 n. 104. In tal caso, infatti, fa fede la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione del beneficio pensionistico.

Qualora non fosse possibile esibire la predetta certificazione medica, i soggetti portatori di handicap possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata. La sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento dell’invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità.


Le spese in esame sono quelle sostenute per:


ATTENZIONE.

Si può fruire delle detrazioni su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente il contribuente intende fruire anche della detrazione del 36% o 41% o 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E44).



La Circ. Min. n.55 del 14/06/2001 specifica che è possibile detrarre come supporto tecnico per il portatore di handicap anche i costi per l’abbonamento ad un servizio che consenta la richiesta rapida di soccorso attraverso una linea telefonica. È però necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell’Asl di appartenenza che attesti la necessità del sussidio a tale scopo.

Il contribuente può scegliere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Questa scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.494,71 euro.

Nel caso in cui si scegliesse quest’opzione è necessario barrare l’apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e a calcolare la detrazione spettante.


ATTENZIONE.

Indicare inoltre, sommandolo ai predetti oneri, l’eventuale importo riportato nelle annotazioni del CUD con il codice 3.


In merito alla documentazione inerente le spese indicate nella presente casella si veda quanto esposto nel rigo E1.


CASELLA N. 129/130 Spese per veicoli per disabili (E4)


Indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di:

  1. motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente agli art. 53, c. 1, lettere b), c) ed f) e 54, c. 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Testo Unico della circolazione    stradale), anche se prodotti in serie e adattati alla guida in funzione alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. 05/02/92 n. 104 (in relazione a tali soggetti si veda quanto già esposto nel rigo E3);
  2. autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti e sordi, soggetti con handicap psichico o mentale tali da avere determinato  il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.


ATTENZIONE.

Il veicolo per essere oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile o al familiare di cui risulti a carico. (Risoluzione n. 04 del 17/01/2007).


ATTENZIONE.

I soggetti con handicap psichico o mentale non possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992. Pertanto non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. (Circolare 21/E del 23/04/2010).


ATTENZIONE.

I soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione in possesso di una certificazione di invalidità civile attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore” possono beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap, ammesso che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. E’ possibile in questo caso prescindere dall’accertamento da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992. . (Circolare 21/E del 23/04/2010).


I motoveicoli e autoveicoli di cui si parla al punto 1 sono:


Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, rientrano:


Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’art. 119 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Testo Unico della circolazione stradale).

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell’arco di quattro anni e fino a concorrenza di una spesa massima di 18.075,99 euro a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. In altri termini la detrazione complessiva usufruibile dai contribuenti interessati in quattro anni non può superare 3.434,44 euro, che corrisponde al 19% di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (il premio assicurativo, il carburante, e il lubrificante).

Queste spese concorrono con il costo di acquisto al raggiungimento del tetto massimo di 18.075,99 euro e devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto (Cir. N. 15 del 20/04/2005).


ATTENZIONE.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni. È previsto che la detrazione possa competere per periodi più frequenti (inferiori quindi ai quattro anni) qualora risulti dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che il veicolo oggetto dell’agevolazione sia stato cancellato, ad esempio perché distrutto a seguito di un incidente stradale.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui dovesse risultare che il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, dal limite di spesa di 18.075,99 euro, dovrà essere detratto l’eventuale rimborso erogato dall’assicurazione.


In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima dei due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che il trasferimento sia avvenuto a causa di un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Viene prevista la possibilità di ripartire l’importo della detrazione in esame in quattro quote annuali di pari importo, anziché di beneficiare della stessa in un’unica soluzione.

Nel caso in cui siano stati compilati due righi E4 di cui uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione in quattro rate annuali è prevista solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell’autoveicolo.

In tal caso indicare il numero 1 nell’apposita casella (casella n. 129) del rigo E4 per segnalare che si vuole fruire della prima rata e nella casella 130 l’intero importo della spesa.


Se la spesa è stata sostenuta nel 2009, nel 2010 o nel 2011 e nella dichiarazione dei redditi relativa è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in 4 rate annuali di pari importo occorrerà indicare:


ATTENZIONE.

Vanno comprese nell’importo da indicare anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 4.


In merito alla documentazione inerente le spese indicate nel presente rigo si veda quanto esposto nel rigo E1.


CASELLA N. 131/132 Spese per l’acquisto di cani guida (E5)


Nel rigo E5 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di cani guida per i non vedenti.

La detrazione spetta una volta in un periodo di quattro anni, ad eccezione dei casi di perdita dell’animale, e per l’intero importo della spesa sostenuta.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Se si intende optare per la rateizzazione della spesa, è necessario inserire il numero corrispondente alla rata di cui si vuole usufruire nell’apposito spazio del rigo E5 (casella 131).


CASELLA N. 133/134 Spese sanitarie rateizzate in precedenza (E6)


Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2009, nel 2010 e/o nel 2011 per la rateizzazione di tali spese.

Per le spese sostenute nel 2011 l’importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2012; per le spese sostenute nel 2009 e/o nel 2010 l’importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo E6 del modello 730/2012. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l’importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO.


A tal fine occorrerà:


ATTENZIONE.

Se il contribuente ha optato per la rateizzazione in più di una delle precedenti dichiarazioni deve compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.


ATTENZIONE.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD


Interessi passivi - Introduzione

Nei righi da E7 a E11, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione effettivamente pagati nel 2012 in dipendenza di mutui.


Se gli interessi relativi al 2012 vengono pagati nel 2013, la detrazione verrà fatta valere nella dichiarazione presentata nel 2014 (C.d.: Principio di cassa ).

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.


ATTENZIONE

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.


ATTENZIONE.

Qualora il mutuo ecceda il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto.

Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:


                                                                 COSTO DI ACQUISIZIONE DELL’IMMOBILE X INTERESSI PAGATI

                                                                                         CAPITALE DATO IN MUTUO


ATTENZIONE

Tra gli oneri accessori da indicare è compreso l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio relative a mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese notarili, di istruttoria, di perizia tecnica, ecc…


ATTENZIONE

Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio per la stipula di contratto di mutuo (con l’esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione d’ipoteca.


Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.


Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:


Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.


Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.


CASELLA N. 135 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale (E7)


Indicare, per un importo massimo di 4.000,00 euro, l’ammontare degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.


ATTENZIONE.

Per abitazione principale si intende quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. Di conseguenza la detrazione spetta al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

La Circ. min. 50/E del 12/6/02 specifica che nel caso in cui un contribuente paghi interessi passivi sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione, sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione di un familiare (es. figlio), potrà usufruire della detrazione per i soli interessi pagati in relazione all’immobile adibito a propria abitazione.


ATTENZIONE.

Nel caso di immobili concessi in usufrutto, il diritto alla detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione spetta al nudo proprietario, ammesso che ricorrano tutte le condizioni richieste. Non compete mai all’usufruttuario in quanto non acquista la proprietà dell’immobile.


Allo scopo di analizzare i requisiti e le detrazioni ammesse per questa fattispecie di onere, è possibile individuare, tramite una classificazione temporale, tre diverse tipologie di mutui ipotecari:


Per i mutui ipotecari contratti PRIMA DEL 1° GENNAIO 1993 è necessario che:


ATTENZIONE.

Nel caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro, si riferisce a ciascun intestatario (coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale, possono indicare un importo massimo di 4.000,00 euro, ciascuno).


ATTENZIONE.

In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico non può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi (l’importo massimo da indicare, quindi, è 4.000,00 euro).


Per i mutui ipotecari contratti DOPO IL 1° GENNAIO 1993 ma ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000 è necessario che:


Per i mutui stipulati a PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2001 è necessario che:


ATTENZIONE.

Il termine di un anno dalla data di rogito per adibire l’immobile ad abitazione principale si può ritenere valido anche per i mutui stipulati nell’anno 2000 ammesso che al 1 gennaio 2001 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla disposizione previgente.



Gli ultimi due casi esaminati, mutui stipulati dopo il 1993, vengono trattati in modo identico per quanto riguarda le detrazioni.


ATTENZIONE.

Nel caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi e non all’ammontare relativo a ciascun cointestatario (coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale acquistata in comproprietà, devono indicare un importo massimo di 2.000,00 euro).


ATTENZIONE.

In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 4.000,00 euro.


La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE.


ATTENZIONE.

Sono ammessi in detrazione anche gli interessi sui mutui stipulati per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare, mentre non compete alcuna detrazione nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.


La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito dell’abitazione principale.


CASI PARTICOLARI


CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE


TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO


Il diritto alla detrazione non si perde se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno (sei mesi) a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.

Nel caso in cui l’abitazione nel corso dell’anno non venga più utilizzata come abitazione principale in seguito a trasferimento per motivi di lavoro, si può comunque continuare a godere della detrazione, anche se l’immobile viene dato in locazione.


ATTENZIONE.

La circolare 21/E del 23/04/2010 specifica che il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.


TRASFERIMENTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO

Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi dal trasferimento di lavoro:


ATTENZIONE.

Se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.


Ai fini della detrazione non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di lunga degenza o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

In caso di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di sua competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. Si ricorda che in caso di separazione legale anche il coniuge separato rientra tra i familiari fino al momento in cui non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio.

Quando invece subentra il divorzio, se non ci sono altri familiari residenti il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l’immobile non viene più utilizzato come abitazione principale.

Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile viene effettivamente adibito ad abitazione principale, il che deve comunque avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se viene acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.


RINEGOZIAZIONE E ACCOLLO


Se il contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale originario viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa (compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore prevista dall’art. 8 del decreto legge n.7 del 31/01/2007) non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo. Il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota capitale (aumentata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Nel caso di accollo di un mutuo dopo il 1° gennaio 1993 , anche per successione a causa di morte, le condizioni di detraibilità previste per i mutui stipulati a partire da tale data si riferiscono al contribuente che si è accollato il mutuo.

In questi casi, per data di stipulazione del contratto di mutuo si intende la data di stipulazione del contratto di accollo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (ammesso che sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi e anche se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio dal coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (ovviamente sempre a condizione che sussistano gli altri requisiti.)


ACQUISTO DA COOPERATIVA O IMPRESA


Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nella presente casella in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di dichiarare il reddito del fabbricato e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione dell’immobile redatto dal notaio o a quello dell’acquisto.

In questo caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può anche essere certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.


ATTENZIONE. Nel rigo E7 vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD con il codice 7.


ESEMPI


1° CASO .

Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale da due coniugi nel febbraio del 1995.

L’appartamento è intestato solo alla moglie.

Mutuo contratto nel marzo dello stesso anno da entrambi i coniugi.

Interessi passivi pagati nel 2012 3.000,00 euro.

La moglie detrarrà 1.500 euro ovvero il 50% degli interessi versati.

Il marito non potrà detrarre alcuna quota in quanto non risulta proprietario dell’immobile.


2° CASO.

Immobile acquistato ed adibito ad abitazio ne principale nel giugno 1997 da due coniugi.

L’appartamento è intestato ad entrambi e la moglie non avendo altri redditi risulta fiscalmente a carico del marito.

Mutuo contratto da entrambi nel maggio dello stesso anno.

Interessi passivi pagati nel 2012: 5.500,00 euro.

Entrambi i coniugi possono detrarre 2.000 euro, (la metà di 4.000 euro, tetto massimo di detraibilità per un mutuo contratto dopo il 1° gennaio 1993). Il marito può detrarre la parte della moglie, poiché questa risulta fiscalmente a suo carico.


3° CASO.

Immobile acquistato ed adibito ad abitazio ne principale nel settembre 1996 da due coniugi ed intestato ad entrambi.

Mutuo stipulato dal solo marito nel settembre dello stesso anno.

Interessi passivi pagati nel 2012: 6.700,00 euro.

Il marito, quale unico intestatario del mutuo porterà in detrazione 4.000 euro, tetto massimo di detraibilità per un mutuo contratto dopo il 1° gennaio 1993.


4° CASO .

Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale nel giugno del 1992 da due coniugi ed intestato ad entrambi.

Mutuo contratto da marito e moglie nel luglio dello stesso anno, con un contributo regionale.

Interessi passivi pagati nel 2012: 6.100,00 euro, di cui 3.000,00 euro, rimborsati dal contributo regionale.

L’importo complessivamente detraibile è 3.100 euro, (6.100,00 euro di interessi – 3.000,00 euro di contributo), che dovrà essere suddiviso in parti uguali fra marito e moglie. Ogni coniuge potrà quindi detrarre un importo massimo di 1.550 euro. (Si ricorda che per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 1993 il tetto massimo di detraibilità è di 4.000,00 euro, per contraente).


5° CASO.

Immobile acquistato da due coniugi nell’ot tobre del 1997.

Adibito ad abitazione principale nel dicembre del 1998.

Mutuo stipulato da entrambi nel maggio del 1997.

Interessi passivi pagati nel 2012: 2.582,00 euro.

Il mutuo non è detraibile in quanto l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto.


6° CASO.

Immobile acquistato nel novembre del 1992.

Adibito ad abitazione principale nel gennaio del 1994.

Mutuo stipulato nel dicembre del 1992.

Interessi passivi pagati nel 2012: 3.098,00 euro.

Il mutuo non è detraibile in quanto l’immobile, essendo stato acquistato prima del 1° gennaio 1993, doveva essere adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993.


7° CASO.

Immobile acquistato da due coniugi nel nov embre del 1992.

Adibito ad abitazione principale nel luglio 1993.

Mutuo stipulato da entrambi nel dicembre del 1992; la moglie non avendo altri redditi risulta

fiscalmente a carico del marito.

Interessi passivi pagati nel 2012: 4.200,00 euro.

Il mutuo è detraibile in quanto l’immobile, essendo stato acquistato prima del 1° gennaio 1993, è stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993. Ogni coniuge può detrarre 2.100,00 euro.

Nonostante la moglie sia a carico, il marito non può detrarre la sua parte perché il mutuo è antecedente al 1 gennaio 1993. Il marito detrae 2.100,00 euro.


8° CASO.

Immobile acquistato dal contribuente nel 2 004 con valore da rogito di 200.000,00 euro.

Mutuo richiesto per 230.000,00 euro.

Interessi passivi pagati nel 2012: 3.000,00 euro.

Occorre riproporzionare il mutuo secondo la formula:

                                                    costo acquisto immobile X interessi pagati

                                                                 capitale dato in mutuo


Per cui :                                                       200.000,00 X 3000,00 = 2.608,69

                                                                           230.000,00


Il contribuente potrà detrarre 2.609,00 euro.


CASELLA N. 136 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili (E8)


Indicare, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale, stipulati prima del 1993.

In particolare, si tratta dei seguenti mutui:


Si ritiene che, in caso di variazione di tale condizione (ad es. abitazione secondaria data in locazione), a seguito di un ritorno alla situazione originaria, non sussistano comunque le condizioni di detraibilità.

Sono ammessi in detrazione gli interessi effettivamente pagati (non solo maturati) nel corso del 2012.

Perciò, se gli interessi relativi al 2012 vengono pagati nel 2013, la deduzione dovrà essere fatta valere nella dichiarazione presentata nel 2014.


ATTENZIONE.

L’ammontare indicato in tale casella non può essere in nessun caso superiore a 2.065,83 euro.

Se è stato indicato nel rigo E7 un ammontare di interessi per mutui ipotecari sulla abitazione principale uguale o superiore a 2.065,83 euro, non si deve indicare nessun importo nel rigo E8.

Se è stato indicato nel rigo E7 un ammontare di interessi per mutui ipotecari sull’abitazione principale inferiore a 2.065,83 euro, si deve indicare nel rigo E8 un importo non superiore alla differenza tra 2.065,83 euro, e l’importo del rigo E7.

Ad esempio, se si indica nel rigo E7 1.549 euro, nella casella in esame si può indicare un ammontare massimo di 516 euro.


In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

Così ad es. in caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile che uno dei coniugi detragga la quota di interessi dell’altro coniuge fiscalmente a carico.

La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE.

In caso di mutui ipotecari sovvenzionati con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, può detrarsi solo l’importo di interessi passivi rimasto a carico del contribuente.


ATTENZIONE.

Gli interessi per i mutui ipotecari, contratti a partire dal 1993, su immobili diversi dall’abitazione principale non possono in nessun caso essere portati in detrazione, con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione

e la ristrutturazione dell’abitazione principale.


Nel caso di accollo di un mutuo avvenuto dopo l’1/1/93, relativamente ai mutui da indicare nel rigo E8, considerando che per data di stipula del mutuo si intende la data di accollo, viene meno la detraibilità dei relativi interessi.


ATTENZIONE.

Nella casella in esame vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nelle annotazioni del CUD 2012 col codice 8



CASELLA N. 137 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (E9)


Indicare, per un importo massimo di 2.582,28 euro, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.


ATTENZIONE.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro, e nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.


Se il mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in relazione ai millesimi di proprietà.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:


Per poter usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio.

Tali interventi possono riguardare sia immobili adibiti ad abitazione, principale o secondaria, sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad es. box, cantine, uffici, negozi, ecc.) a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attività edilizia.


ATTENZIONE.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per l’acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali e spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.


ATTENZIONE. Al fine di usufruire della detrazione è necessario che sia stipulato un contratto di mutuo. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento quali aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

Il contribuente deve conservare la seguente documentazione:

  • le quietanze di pagamento degli interessi passivi sul mutuo;
  • copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
  • copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.


La detrazione in questione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento nel 1997 e negli anni successivi delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.

Qualora per questi ultimi negli anni precedenti si sia fruito della detrazione sarà necessario che vengano dichiarati nel rigo D7 tra i redditi soggetti a tassazione separata.


ATTENZIONE.

Sono ammessi in detrazione gli interessi effettivamente pagati (non solo maturati) nel corso del 2012.

Perciò, se gli interessi relativi al 2012 vengono pagati nel 2013, la detrazione dovrà essere fatta valere nella dichiarazione presentata nel 2014.


ATTENZIONE.

Nella casella in esame vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nelle annotazioni del CUD con il codice 9.


CASELLA N. 138 Interessi per mutui ipotecari per costruzione di abitazione principale (E10)


Indicare, per un importo massimo di 2.582,28 euro, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per far fronte alle spese sostenute per la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La Circ. Min. 95 del 12/5/2000 specifica che in questa sede per interventi di ristrutturazione si intendono quelli soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio già esistente attraverso un insieme sistematico di opere in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.


Per poter fruire della detrazione in questione è necessario che:


La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.


ATTENZIONE.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro, e nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.


ATTENZIONE.

Sono ammessi in detrazione gli interessi effettivamente pagati (non solo maturati) nel corso del 2012.

Perciò, se gli interessi relativi al 2012 vengono pagati nel 2013, la detrazione dovrà essere fatta valere nella dichiarazione presentata nel 2014.


La detrazione si applica limitatamente all’ammontare degli interessi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni precedenti si sia fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel rigo D7 tra i redditi soggetti a tassazione separata.


ATTENZIONE.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.


CASI PARTICOLARI


La mancata destinazione ad abitazione principale (si ritiene per motivi differenti da quelli connessi a trasferimenti per cause di lavoro) dell’unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa, comporta la perdita del diritto alla detrazione.

In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

Il diritto alla detrazione non si perde se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia di edilizia, che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (fatta salva la possibilità di proroga).

In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’amministrazione finanziaria.


ATTENZIONE

Nella casella in esame vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente indicati nelle annotazioni del CUD con il codice 10.


Per fruire della detrazione il contribuente deve conservare, esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:


CASELLA N. 139 Interessi per prestiti o mutui agrari (E11)


Indicare, per un importo non superiore al totale dei redditi dominicali ed agrari dei terreni dichiarati nel quadro “A” l’ammontare degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote dipendenti da clausole di indicizzazione dei prestiti e dei mutui agrari di ogni specie.

La detrazione spetta indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, e verrà calcolata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.


ATTENZIONE.

Sono ammessi in deduzione gli interessi effettivamente pagati (non solo maturati) nel corso del 2012.

Perciò, se gli interessi relativi al 2012 vengono pagati nel 2013, la detrazione dovrà essere fatta valere nella dichiarazione presentata nel 2014.


ATTENZIONE.

Nella casella in esame vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui indicati nelle annotazioni del CUD con il codice 11.


REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ DEI MUTUI A SECONDA DELL’ANNO DI SOTTOSCRIZIONE.


Tipi di mutui ipotecari detraibili

Limiti di detraibilità

Termine per adibire la casa ad abitazione principale

Data d’acquisto

Prima del 1991

  • Acquisto abitazione principale
  • Acquisto seconda casa (anche per vendita o affitto)
  • Ristrutturazione Costruzione

4.000 euro per ogni intestatario,

per l’abitazione principale.

2.066 euro per gli altri.

Entro l’8 dicembre 1993.

Nessun requisito

1991-1992

  • Acquisto abitazione principale
  • Acquisto seconda casa (non per vendita o affitto)

4.000 euro per ogni intestatario

per l’abitazione principale.

2.066 euro per gli altri.

Entro l’8 dicembre 1993.

Nessun requisito.

1993

  • Acquisto abitazione principale

4.000 euro in tutto.

Entro l’8 giugno 1994.

Sei mesi antecedenti o

successivi la stipula del mutuo

1994-1996

  • Acquisto abitazione principale

4.000 euro in tutto.

Entro sei mesi dall’acquisto.

Sei mesi antecedenti o

successivi la stipula del mutuo

1997




  • Acquisto abitazione principale
  • Interventi di recupero

4.000 euro in tutto per l’acquisto.

2.582 euro in tutto per il recupero.

Entro sei mesi dall’acquisto.

Sei mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo

1998-2000

  • Acquisto abitazione principale
  • Costruzione abitazione principale

4.000 euro in tutto per l’acquisto

2.582 euro in tutto per la costruzione.

Entro sei mesi dall’acquisto.

Per la costruzione entro sei mesi dalla

fine dei lavori.

Sei mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo

Dal 2001

  • Acquisto abitazione principale
  • Costruzione abitazione principale

4.000 euro in tutto per l’acquisto

2.582 euro in tutto per la costruzione.

Entro un anno dall’acquisto.

Per la costruzione entro sei mesi dalla fine dei lavori.

Un anno antecedente o successivo la

stipula del mutuo


CASELLA N. 140 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (E12)


Indicare, per un ammontare complessivo non superiore a 1.291,14 euro, i seguenti oneri:



ATTENZIONE.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E21.


Ai fini della determinazione dell’importo da indicare nella presente casella, si deve considerare anche l’imposta pagata sul premio


ATTENZIONE. Per le assicurazioni sulla vita, il dichiarante deve conservare i seguenti documenti:

  • fotocopia della polizza di assicurazione e di eventuali appendici;
  • quietanza dei pagamenti;
  • dichiarazione della compagnia di assicurazione dalla quale risulti che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni dalla data della sua stipulazione, e che per il periodo di durata minima non sia consentita la concessione di prestiti.



Per le assicurazioni contro gli infortuni, il dichiarante deve conservare i seguenti documenti:


ATTENZIONE.

Non sono detraibili i contributi assistenziali versati ad una cassa di assistenza sanitaria integrativa (es. CASAGIT).


ATTENZIONE.

Indicare anche le eventuali erogazioni del datore di lavoro per premi di assicurazioni indicati nelle annotazioni del CUD con il codice 12.


ATTENZIONE.

Le suddette spese assicurative sono detraibili, per un ammontare comunque non superiore a 1.291,14 euro, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.


CASELLA N. 141 Spese di istruzione (E13)


Indicare le spese per la frequenza di corsi di:


I corsi devono essere sostenuti nel 2012.e devono essere tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. Le spese possono essere indicate anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso).


ATTENZIONE.

La risoluzione n.6 del 24/01/2007 ha specificato che le tasse e i contributi versati per l’iscrizione alle Università telematiche riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, sono detraibili nei limiti previsti dalle università statali.


ATTENZIONE.

L’importo delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di istituti o università private o straniere, (quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Commerciale Bocconi, ecc.) è detraibile per un ammontare non superiore alla misura stabilita per le tasse ed i contributi degli equivalenti istituti statali italiani.


ATTENZIONE.

La Circolare 18/E del 21/04/2009 ha stabilito che per quanto riguarda la frequenza di università private è possibile portare in detrazione la quota massima che si sarebbe versata per iscriversi alla stessa facoltà in un università statale, a prescindere dalla fascia di reddito eventualmente indicata dal valore ISEU.


ATTENZIONE.

Non vanno in alcun caso indicati, perché non detraibili, gli oneri relativi:

  • all’acquisto di testi scolastici;
  • all’acquisto di materiale di cancelleria;
  • all’acquisto di strumenti musicali;
  • alle spese di vitto e di alloggio sostenute dagli studenti fuori sede;
  • ai contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero (Circolare n.39/E del 01/07/2010,


ATTENZIONE.

E’ possibile detrarre il contributo versato per partecipare al test d’ingresso a una facoltà universitaria, dove sia obbligatorio per l’iscrizione. (Ris. n. 87/E del 11/03/2008).


ATTENZIONE.

Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 13.


Le spese di istruzione secondaria ed universitaria sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.


CASELLA N. 142 Spese funebri (E14)


Indicare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro, l’ammontare delle spese funebri sostenute nel corso del 2012 per la morte dei seguenti familiari:


ATTENZIONE.

Il suddetto limite di 1.549,37 euro si riferisce a ciascun familiare defunto. Pertanto, nel caso in cui il dichiarante abbia sostenuto oneri per più decessi di familiari potrà detrarre 1.549,37 euro per ogni decesso.


ATTENZIONE. Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare un nuovo modulo.


La spesa funebre può essere detratta, sempre per un ammontare complessivo non superiore a 1.549,37 euro, per ciascun decesso, da più soggetti. In tal caso, è necessario che i partecipanti alla spesa conservino una fotocopia della ricevuta o fattura fiscale relativa alla spesa suddetta.

Se tale documento è intestato ad una sola persona, occorre annotare sul documento originale una dichiarazione di ripartizione della spesa, sottoscritta dall’intestatario della ricevuta o fattura fiscale.

Occorre conservare la ricevuta o la fattura fiscale relativa alle spese funebri contenente la quietanza del pagamento.


ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 14.


CASELLA N. 143 Spese per addetti all’assistenza personale (E15)


Nel rigo E15 vanno inserite le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana fino a un importo massimo di 2.100 euro.

Sono considerati non autosufficienti coloro che non sono in grado di alimentarsi, deambulare e provvedere ai propri bisogni personali autonomamente oppure necessitano di sorveglianza continua. Tale stato deve risultare da certificazione medica.


ATTENZIONE. Tale detrazione non spetta per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti, quali i bambini, a meno che la non autosufficienza sia legata all’esistenza di patologie.


Le spese per gli addetti all’assistenza sono detraibili per un ammontare complessivo di euro 2.100, tenendo conto che tale detrazione spetta solamente se il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro.


ATTENZIONE. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni,


Il limite di 2.100 euro si riferisce ad ogni singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza (ad es. se un contribuente ha sostenuto spese di assistenza per entrambi i genitori, il massimo detraibile rimane comunque di euro 2.100).

Nel caso in cui le spese siano state sostenute da diversi familiari il limite di 2.100 euro va ripartito fra quanti intendono beneficiare della detrazione.

Le spese devono essere comprovate da un documento (anche una ricevuta) rilasciato dall’addetto all’ assistenza che contenga i dati anagrafici completi di codice fiscale sia del soggetto che presta assistenza che del contribuente.

Se la spesa viene sostenuta per un familiare, la ricevuta dovrà contenere i dati anagrafici di quest’ultimo compreso il codice fiscale.


ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 15.


CASELLA N. 144/145 Spese per attività sportive per ragazzi (E16)


Indicare le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica da parte di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, per un importo massimo di euro 210 a persona.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata al quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo, l’importo va indicato nella casella 144. Se la spesa riguarda due ragazzi, nelle caselle 144 e 145 va riportato l’ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.


ATTENZIONE. Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre compilare un ulteriore modulo.


La documentazione necessaria per usufruire della detrazione può essere un bollettino bancario o postale, una fattura, una ricevuta o una quietanza di pagamento, dai quali risulti:


ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 16.


La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.


CASELLA N. 146/147 Altre spese (E17-E18-E19)


Nei righi E17, E18, E19 vanno indicati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 17 a 34, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo a partire da E17. Per indicare più di tre codici occorre compilare un ulteriore modulo.

Nella colonna 1 va indicato il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

I codici da indicare sono:


ATTENZIONE.

L’importo deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 17.



ATTENZIONE.

Non è prevista la possibilità di portare in detrazione le spese per i contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero. (Circ. 18/E del 21/04/2009)


ATTENZIONE.

La circ. 21/E del 23/04/2010 specifica che non è possibile ottenere la detrazione in caso di contratti di sublocazione, perché questi non sono contemplati tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, (lett. I-sexies) del TUIR.


ATTENZIONE. L’importo deve comprendere anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 18.



ATTENZIONE.

La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi 2011 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito negativo.


ATTENZIONE.

In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 19.



ATTENZIONE.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2012 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le istruzioni relative agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.


ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 20.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 21.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 22.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 23.


MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, o mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 24.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 25.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 26.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 27.



ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 28.



ATTENZIONE.

Come nel caso delle spese sanitarie al rigo E1, occorre indicare l’intero importo delle spese veterinarie; il Caf o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale calcoleranno la detrazione spettante riducendo l’intero importo di 129,00 euro (franchigia).

E’ chiaro, quindi, che la detrazione del 19% verrà comunque calcolata su un importo non superiore a 258,23 euro


ATTENZIONE.

In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 29.



ATTENZIONE.

In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 30.



ATTENZIONE.

In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD



ATTENZIONE.

Se i contributi per il riscatto di laurea sono stati versati dall’interessato, che possiede un reddito (inferiore ai 2.841 euro), gli stessi devono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo fino a capienza.


ATTENZIONE.

In questo rigo vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 32.



ATTENZIONE.

In questi righi vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 33



ATTENZIONE.

In questo rigo vanno comprese le somme indicate nelle annotazioni del con il codice 34


Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo


In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono stati erroneamente assoggettati a tassazione.


ATTENZIONE.

Gli oneri deducibili indicati nel punto 129 del CUD 2013 o nel punto 127 del CUD 2012 e quelli indicati nel punto 120 del CUD 2013 del CUD 2012 NON devono essere riportati nei righi di tale sezione (da E21 a E31) poiché essendo oneri che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, sono già stati esclusi dal (datore di lavoro) dal reddito di lavoro indicato nei punti 1 e 2 del CUD.

Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 121 del CUD 2012 o al punto 54 del CUD 2011 si rinvia alle istruzioni dei righi da E27 a E31.


CASELLA N. 148 Contributi previdenziali ed assistenziali – CSSN RC Veicoli (E21)


Indicare l’importo dei contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.


ATTENZIONE. Viene dedotta dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l’importo di 40 euro.


CASELLA N. 149 Contributi previdenziali ed assistenziali (E21)


Indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dal dipendente in osservanza alle disposizioni di legge, e i contributi volontari versati alla gestione separata della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.


ATTENZIONE.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.


Rientrano in questa casella:


ATTENZIONE.

Sono obbligatori i contributi dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile (fondo pensioni, malattia, maternità, ecc.) la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell’inadempiente.


CASELLA N. 150/151 Assegno al coniuge (E22)


Vanno inseriti in questo rigo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Indicare:

ATTENZIONE.

Il codice fiscale del coniuge è un dato obbligatorio. In sua assenza la deduzione non verrà riconosciuta.


ATTENZIONE.

Se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.


ATTENZIONE.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11437 del 12/10/1999, pone in evidenza il carattere della periodicità dell’assegno di mantenimento per poter essere qualificato come reddito imponibile ai fini Irpef. Infatti, se tale assegno viene corrisposto non come somministrazione periodica ma in un’unica soluzione è considerato come attribuzione patrimoniale una tantum anziché come reddito. In tal caso, l’esclusione della tassazione ai fini Irpef dell’assegno percepito dal beneficiario comporta l’impossibilità per il coniuge erogante di portarlo in deduzione dal proprio reddito, con la conseguenza che su quest’ultimo graverà la tassazione.


CASELLA N. 152 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (E23)


Indicare fino a un importo massimo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare: ad esempio colf, baby sitter e assistenti per le persone anziane, per la parte a carico del datore di lavoro.


ATTENZIONE.

Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art.5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109).


CASELLA N. 153 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (E24)


Indicare, per un ammontare non superiore a 1.032,91 euro per ciascun tipo, le seguenti erogazioni liberali:


ATTENZIONE. Non sono deducibili le erogazioni effettuate direttamente ad un singolo sacerdote.



ATTENZIONE.

Come precisato, il limite di 1.032,91 euro, si riferisce alle erogazioni per ciascuno dei suddetti enti.

Pertanto, il dichiarante che avesse effettuato erogazioni, ad esempio, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e della Chiesa Valdese, potrà dedurre dal reddito complessivo fino ad un ammontare di 2.065,82 euro.


CASELLA N. 154 Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap (E25)


Indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica, sostenute dai soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5/2/92 n. 104, cioè da coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che queste fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento (in relazione a tali soggetti si veda quanto già esposto nel rigo E3).

Questi soggetti possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore).

I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104 del 1992. In tal caso, infatti, fa fede la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.


ATTENZIONE.

Le suddette spese mediche sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari:

  • il coniuge;
  • i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi;
  • i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle;

anche se questi non sono fiscalmente a carico.


ATTENZIONE.

La Circ. Min. 122 del 1/6/1999 precisa che tali spese sono deducibili anche se intestate ad un familiare a carico ma sostenute per un altro familiare non a carico, comunque indicato nell’art.433. Se ad esempio il contribuente ha una moglie a carico, che ha sostenuto delle spese per suo padre e che sono quindi a lei intestate, il contribuente può detrarle, perché il suocero rientra fra i “familiari non a carico” citati nell’art.433.


In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica.

A tal fine è necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Le spese di assistenza specifica in questione sono quelle relative:


ATTENZIONE.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sonoetraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare Agenzia delle Entrate n.19/E del 1 giugno 2012)


La deduzione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.


ATTENZIONE.

Le spese chirurgiche, le spese per prestazioni specialistiche, le spese per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai suddetti soggetti non vanno indicate in questa casella, ma nella sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.


In merito alla documentazione inerente le spese indicate nella presente casella si veda quanto esposto nel rigo E1.


CASELLA N. 155/156 Altri oneri deducibili (E26)


Indicare i seguenti oneri deducibili, diversi da quelli indicati nei righi precedenti contraddistinti dai dal relativo codice.



ATTENZIONE.

Nel calcolo del limite di 3.615,20 euro Concorre l’importo indicato nel punto 131 delCUD 2013 o nel punto 129 del CUD 129 che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve essere indicato in questo rigo.


ATTENZIONE.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, solo per la quota da quest’ultime non dedotta.



ATTENZIONE.

Per queste liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro.


I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare l’elenco in Appendice o il sito www.esteri.it.


Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.


Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di :



ATTENZIONE.

Il dichiarante deve conservare una copia del provvedimento Giudiziario e del documento comprovante l’avvenuto pagamento.



ATTENZIONE.

Chi avesse intrapreso le procedure di adozione internazionale prima del 16 novembre 2000 (Circ. Min. n. 55 del 14/06/2001), avrà diritto alla medesima detrazione anche nel caso in cui si fosse rivolto ad un ente non autorizzato, o se non si fosse avvalso dell’appoggio di nessun ente. In tal caso faranno fede i documenti in possesso del contribuente o un’autocertificazione.


ATTENZIONE.

Fra le spese deducibili sono comprese anche quelle per il viaggio e il soggiorno all’estero, per il rilascio del visto, la legalizzazione e la traduzione di documenti, per la consulenza e l’eventuale quota associativa agli enti. Qualora queste spese fossero state sostenute in valuta estera l’importo va convertito in euro considerando il cambio del giorno o del mese in cui sono state pagate.



ATTENZIONE.

Le erogazioni di cui ai cod. 2, 3 e 4 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, mediante carte di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.


ATTENZIONE.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).


Contributi per previdenza complementare (E27-E31)


Con la disciplina fiscale relativa alla previdenza complementare introdotta nel 2007, è prevista la deducibilità fino a un massimo di euro 5.164,57 per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite in stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta 2012.

Per chiedere la deduzione il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui il dichiarante abbia aderito a più fondi pensione, per i quali può essere calcolato un diverso limite di deducibilità, dovrà compilare differenti righi. Questa situazione sarà evidenziata nel punto 8 del CUD dalla lettera “A” e le informazioni relative ai contributi saranno dettagliate nelle annotazioni del CUD.


CASELLA N. 157/158 Contributi a deducibilità ordinaria (E27)


Il rigo E27 è riservato ai contributi e premi versati sia a fondi negoziali che a fondi individuali per i quali il tetto massimo di deducibilità è pari a 5.164,57 euro.

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta:

Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione. I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31


Il rigo va compilato in questo modo:



CASELLA N. 159/160 Lavoratori di prima occupazione (E28)


Il rigo E28 è riservato ai lavoratori che hanno iniziato la prima attività lavorativa dopo il 1 gennaio 2007, o a quelli che in tale data non risultino titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria.

Questi soggetti possono dedurre fino a 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare hanno effettuato versamenti inferiori al tetto massimo, a partire dal sesto anno e per i venti anni successivi, avranno diritto ad una deduzione maggiore. La deduzione verrà calcolata aggiungendo a 5.164,57 euro la differenza fra 25.822,85 euro e i contributi realmente versati nei primi cinque anni. La cifra che incrementerà i 5.164,57 euro, non potrà comunque essere superiore a 2.582,29. A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. In questo caso nella casella 8 “Previdenza complementare” nella Sezione “Dati Generali” del CUD sarà indicato il codice 3 e saranno compilati i punti 120,121 e 123 del CUD 2013 o del CUD 2012.

Il rigo va compilato in questo modo:



CASELLA N. 161/162 Fondi in squilibrio finanziario (E29)


Il rigo E29 è riservato ai contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non c’è alcun limite di deducibilità.

I dati sono riportati sul CUD 2013 nei punti 120 e 121 ed il codice indicato nella casella 8 “Previdenza complementare” nella Sezione “Dati Generali” è il 2.


Il rigo va così compilato:


CASELLA N. 163/164 Familiari a carico (E30)


Il rigo E30 è riservato alle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Qualora questi contributi siano versati tramite il datore di lavoro sarà compilato il punto 127 del CUD 2013 o il punto 125 del CUD 2012 e gli importi da inserire nella colonna 1 “contributi esclusi dall’imponibile” e 2 “Importo di cui si chiede la deduzione” saranno indicati nelle Annotazioni del CUD.


CASELLA N. 165-166-167 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici (E31)


Il rigo E31 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi soggetti rimangono vigenti i limiti della precedente legislazione:


  1. non superiore al 12% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);
  2. inferiore a 5.165 euro;
  3. minore del doppio della quota TFR destinata ai fondi.


I dati sono riportati sul CUD 2013 nei punti 120 e 121 ed il codice indicato nella casella 8 “Previdenza complementare” nella Sezione “Dati Generali” è il 4. Se invece nella casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), per la compilazione del rigo si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni del CUD 2013 e/o del CUD 2012.

Il rigo va compilato in questo modo:


Sezione III A - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%,41% o del 50%


In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2012 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi eseguiti fino al 31/12/2006.

Da quest’anno la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata inserita nel Testo Unico delle imposte sui redditi (art.16-bis) e, quindi, è diventata permanente.


Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili


Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:


I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. I beneficiari dell’agevolazione sono quindi:



ATTENZIONE.

A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica (art.2 commi 12bis e 12ter del decreto legge n.138/2011 come modificato dalla legge n.148/2011).


ATTENZIONE.

In caso di vendita, morte del titolare o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto della stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente, agli eredi e al donatario. Solo nel caso in cui le spese siano state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.


La detrazione d’imposta prevista è del 36% per le spese sostenute dal 2003 al 2005 e dal 2007 al 25 giugno 2012, e per le fatture emesse dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006, del 41% e per le fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2006 o del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012.


ATTENZIONE. La detrazione del 50%spetta anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.


La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:


Per l’anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro.

Il limite di 96.000 euro vale anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da i ndicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 il limite di spesa va riferito:


Per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 200 6 il limite di spesa va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi se più persone hanno diritto alla detrazione il limite va ripartito tra loro.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:


Esempio 1

Si suppongano due proprietari della medesima unità immobiliare, A proprietario del 75% B del 25%, che sostengono nel 2005 spese di ristrutturazione pari a 180.760 euro. La detrazione spettante sarà:

  • soggetto A: 17.280 euro (limite massimo di 48.000 euro X 36%)
  • soggetto B: 17.280 euro (limite massimo di 48.000 euro X 36%)


Esempio 2

Si suppongano due comproprietari della stessa unità immobiliare. I due comproprietari hanno sostenuto in totale 60.000 euro di spese di ristrutturazione fra novembre e dicembre del 2006. La detrazione spettante ai due comproprietari sarà:

  • soggetto A: 8.640 euro (24.000 euro X 36%);
  • soggetto B: 8.640 euro (24.000 euro X 36%);

Il tetto massimo è 48.000 per immobile, quindi 24.000 a persona.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2012 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite previsto.


La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.


ATTENZIONE.

Da quest’anno i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.


ATTENZIONE.

Qualora il contribuente abbia sostenuto nel corso dell’anno spese per interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione e abbia provveduto a tutti gli adempimenti, ma non abbia inserito i dati necessari nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui ha effettuato i pagamenti, la detrazione non va comunque persa. Infatti la Circ. Min. 95 del 12/5/2000, specifica che il contribuente può inserire i dati per ottenere la detrazione della seconda rata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’effettuazione dei pagamenti. Per recuperare anche la prima rata della detrazione è sufficiente invece presentare un’istanza di rimborso agli Uffici finanziari, secondo le modalità ordinarie di cui all’art. 38 del DPR n. 602 del 1973.


In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.


In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.


L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.


Condizioni previste per l’agevolazione


La detrazione in esame si applica qualora siano rispettate delle condizioni previste per l’agevolazione, a pena di decadenza della medesima.

Tali condizioni si riferiscono:

  1. alle caratteristiche degli immobili oggetti di intervento;
  2. ad una serie di adempimenti che devono essere osservati dai contribuenti.


In merito alle caratteristiche degli immobili, gli interventi agevolabili devono riguardare edifici che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:


In merito agli adempimenti da osservarsi, essi riguardano:


ATTENZIONE.

Si ricorda che, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, doveva essere inviata un’apposita comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Tuttavia, per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, in mancanza della comunicazione preventiva potevano essere indicati i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi 730/2012 o UNICO PF 2012 (circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, par. 1.1);



Si ricorda che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara doveva essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come, per esempio, quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori.


Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011 in caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione; rimane comunque sempre valido il principio secondo cui, al fine della detrazione le spese vanno imputate secondo il criterio di cassa, che determinerà per altro la percentuale di detrazione spettante (41 o 36%).


Per gli interventi iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto legge n.70 del 13 maggio 2011 il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore del l’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:


ATTENZIONE.

Si ricorda che la manutenzione ordinaria non necessita di alcun titolo abilitativo o comunicazione; la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo sono soggetti alla sola “denuncia di inizio attività” (c.d. D.I.A.); la ristrutturazione edilizia è sottoposta al rilascio di “autorizzazione edilizia”.


ATTENZIONE.

Se non è previsto alcun titolo abilitativo il contribuente deve esibire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili



ATTENZIONE.

Nel caso di condominio, l’obbligo di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, può essere assolto dall’amministratore o da uno qualunque dei condomini.


In caso di lavori il cui importo complessivo sia superiore a 51.645,69 euro (IVA inclusa) il contribuente deve trasmettere al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono stati eseguiti i lavori, una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, ovvero da altro soggetto abilitato.

In tal caso, per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, non è necessario inviare nuovamente la comunicazione di inizio lavori inviata in precedenza al Centro di servizi.



ATTENZIONE.

I documenti da allegare al modulo “comunicazione inizio lavori” possono essere completamente sostituiti da un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o da un’autocertificazione attestante il possesso della documentazione stessa .



ATTENZIONE.

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Inoltre la Circ. Min. 95 del 12/5/2000 specifica che in caso di fatture e bonifici cointestati, il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese o che per qualsiasi motivo intende usufruire dell’intera detrazione, può farlo purché annoti sul documento il nome di colui che beneficerà del 100% della spesa.



Si ricorda che non è necessario attestare l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario per:

  1. le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  2. le ritenute di acconto operate sui compensi;
  3. l’imposta di bollo;
  4. i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.


E’ necessario conservare la seguente documentazione:


ATTENZIONE.

A partire dal 4 luglio 2006, nelle fatture emesse dalle imprese che eseguono i lavori è obbligatorio indicare il costo della manodopera (DL 223 del 2006). L’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.



In luogo di tale documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.


ATTENZIONE.

La Circ. Min. 122 del 1/6/1999 specifica che in caso di tabella millesimale o di dichiarazione dell’amministratore di condominio in cui venga esposto un solo nominativo, il contribuente che avesse comunque partecipato alla spesa pur non comparendo sulla documentazione, può beneficiare della detrazione a condizione che attesti sul documento il pagamento dei lavori e la percentuale di detrazione spettante.


Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazio ni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d’imposta del 19%, ridotta del 50%.


Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:



Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:


Per una descrizione più dettagliata degli interventi, consultare la “Guida alle ristrutturazioni edilizie” (www.agenziaentrate.it)


Spese sostenute per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali


Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, che devono essere comprovate da un’attestazione rilasciata dal venditore.


ATTENZIONE.

Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile.


ATTENZIONE.

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box è obbligatorio effettuare i pagamenti con bonifico bancario.


Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati


La detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.


ATTENZIONE.

All’acquirente o l’assegnatario dell’immobile spetta una una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.


ATTENZIONE.

La detrazione spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.


La detrazione d’imposta prevista è:


La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:



Se le spese per l’acquisto dell’immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nellammisura del 50 per cento, entro l’importo massimo di 96.000 euro.


Per gli acquisti o assegnazioni effettuate dal 1° o ttobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di comproprietà dell’immobile il limite di spesa va ripartito tra i comproprietari.


Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito, l’ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.


La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.


ATTENZIONE. In questo caso non è necessario inviare la raccomandata all’Agenzie delle Entrate di Pescara né attestare che il pagamento sia avvenuto tramite bonifico. Per usufruire della detrazione il contribuente dovrà presentare il rogito d’acquisto.


Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi


La detrazione spetta per le spese sostenute dal 2002 al 2006 per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.


La detrazione può essere ripartita:


· in 5 o 10 rate di pari importo.


ATTENZIONE.

La detrazione non spetta per le spese sostenute dal 2007 al 2011.


CASELLA N. 168 Anno (E41 – E44)


Indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.


ATTENZIONE.

L’anno è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 169 Periodo 2006/2012 (E41 – E44)


Questa casella va compilata solo se le spese sono state sostenute nell’anno 2006 o nel 2012 e va indicato:



CASELLA N. 170 Codice fiscale (E41 – E44)


la colonna va compilata solo nei seguenti casi.



Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa.



Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell’immobile nella sezione III-B del quadro E.



Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell’art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.



Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.


CASELLA N. 171 Vedere istruzioni (E41 – E44)


Indicare il codice:


  1. nel caso di spese sostenute dal 2003 al 2012 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ma ancora in corso al momento della richiesta della detrazione;
  2. nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
  3. nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi per le spese sostenute dal 2003 al 2006;
  4. nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002.


ATTENZIONE.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.


CASELLA N. 172 Situazioni particolari -codice (E41 – E44)


Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno già rideterminato il numero di rate nell’anno 2011 o le hanno già rideterminate negli anni dal 2008 al 2011 il numero delle rate nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile.


In particolare nella colonna 5 indicare il codice:

  1. nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
  2. nel caso in cui il contribuente aveva compiuto 80 anni nel 2010 o nel 2011 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate
  3. nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2010 o 2011, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
  4. nel caso in cui il contribuente nell’anno 2011 o 2012 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che aveva rateizzato la spesa in 10 anni e, pertanto, non rientra nei casi di cui ai codici 1 e 3. in questa ipotesi non vanno compilate le colonne 6 e 7. Per gli acquisti effettuati dal 17 settembre 2011 il codice va indicato solo nel caso in cui l’acquirente abbia acquisito il diritto a fruire della detrazione


ATTENZIONE.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.


CASELLA N. 173 Situazioni particolari -anno (E41 – E44)


Nella colonna 6 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione Pertanto questa colonna deve essere compilata nel caso in cui nella colonna ‘5’ sia stato indicato il codice ‘2’ o ‘3’ (contribuente che ha effettuato la doppia rideterminazione) indicando l’anno di prima rideterminazione.


CASELLA N. 174 Situazioni particolari - rideterminazione rate (E41 – E44)


Nella colonna 7, che interessa solo se è stata compilata la colonna 6, deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa.


ATTENZIONE.

La casella non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate prevista per la rideterminazione (3 o 5).


CASELLA N. 175-177 Numero rate (E41 – E44)


Nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2012. Per le spese sostenute nel 2012 va obbligatoriamente indicato il numero “1” nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.


ESEMPIO.

Per una spesa sostenuta nel 2008 da un contribuente che aveva compiuto in quell’anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero “5” nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate


CASELLA N. 178 Spesa (E41 – E44)


Nella colonna 9 indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui sia stata effettuata la rideterminazione delle rate.


ATTENZIONE

Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici 2 o 4 in colonna 4), l’importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto.


ATTENZIONE

Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro, dal 1°gennaio al 25 giugno 201 2 e negli anni precedenti.


CASELLA N. 179 N. d’ordine immobile (E41 – E44)


La colonna 10 è da compilare in caso di interventi iniziati nel 2011. Per tali interventi deve essere compilata anche la sezione III-B del quadro E, relativa ai dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione.

Indicare un numero progressivo che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, sia nella presente colonna 10, sia nella colonna 1 della seguente sezione III-B Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A, va riportato nella colonna 10 di tutti i righi compilati relativi al medesimo immobile lo stesso numero d’ordine identificativo.


Qualora siano stati erogati contributi, sovvenzioni, ecc. per l’esecuzione degli interventi agevolabili, tali somme devono essere sottratte dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione, in quanto le spese detraibili sono quelle rimaste effettivamente a carico.

Ai fini della detrazione occorre aver riguardo al momento dell’effettivo pagamento della spesa (secondo il principio di cassa) che può anche cadere in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono stati completati i lavori o è stata emessa la fattura. Ne consegue che saranno detraibili con il 730/2013 solamente le spese sostenute nel 2012 (principio generale in tema di oneri).

Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2012 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l’importo da indicare in questa colonna, per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, non può essere superiore alla differenza tra euro 96.000,00 e quanto speso dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, negli anni pregressi considerato nel limite di 48.000 per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012.


Esempi di compilazione:


Esempio 1

Immobile A: intervento effettuato nel 2010                                                                                                                      Spese sostenute: 5.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2012                                                                                                                      Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

                                                                                                                                                                                 Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Compilazione SEZIONE IIIA

rigo E41

Colonna 1 – anno                      : 2010

Colonna 8 – n rate 10                : 3

Colonna 9 – spesa                    : 5.000

rigo E42

Colonna 1 – anno                      : 2012

Colonna 2 – periodo 2006/2012   : 2

Colonna 8 – n rate 10                 : 1

Colonna 9 – spesa                     :6.000

Colonna 10 – n.ordine immobile    : 1

rigo E43

Colonna 1 – anno                        : 2011

Colonna 2 – periodo 2006/2012     : 3

Colonna 8 – n rate 10                  : 1

Colonna 9 – spesa                      :7.000

Colonna 10 – n.ordine immobile    : 1


Compilazione   SEZIONE IIIB

Rigo E51

Colonna 1 – n.ordine immobile : 1

Inserimento dei dati catastali e altri dati per fruire della detrazione


Esempio 2


Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011: 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.

L’importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.


Esempio 3

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2010: 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, fino al 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 20.000,00 euro.


In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 48.000,00 euro, l’importo da indicare in colonna 9 è di 8.000,00 euro,

dato dalla seguente operazione: 48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2010 e 2011).


Esempio 4

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011: 30.000 euro;

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, fino al 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 20.000 euro;


Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, dopo il 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 50.000 euro.


Devono essere compilati due righi per l’anno 2012:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (spesa sostenuta nell’anno 2011);

96.000,00 (limite massimo) – 48.000,00 (spesa complessiva sostenuta nell’anno 2011 e fino al 25 giugno 2012, ricondotta nel limite massimo).


Esempio 4

Contribuente che nell’anno 2012 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2011, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell’anno un’età pari o superiore ad 80 anni.

Spesa sostenuta nel 2009 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Compilazione SEZIONE IIIA

rigo E41

Colonna 1 – anno                    : 2009

Colonna 3 – codice fiscale       :xxxxxxxxxx

Colonna 5 – sit. part. – codice : 1

Colonna 6 – sit. part. – anno    : 2011

Colonna 7 – sit. part. – rid.rate : 10

Colonna 8 – n rate 3                : 2

Colonna 9 – spesa                  : 10.000


Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire delle detrazioni del 36 per cento


Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011 nella presente sezione vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento.


ATTENZIONE: Deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione IIIA


La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ad es. 730/2013 per le spese sostenute nel 2012) o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita la detrazione.


Dati catastali identificativi dell’immobile


CASELLA N. 180 N. ord. immobile (E51 – E52)


Riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.


CASELLA N. 181 Condominio (E51 – E52)


La colonna deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione IIIA va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

La presente casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36 per cento.


CASELLA N. 182 Codice comune (E51 – E52)


indicare il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

.

CASELLA N. 183 Terreni/Urbano (E51 – E52)


indicare:‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano.


CASELLA N. 184 Intero/Porzione (E51 – E52)


Indicare:‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare);‘P’ se si tratta di porzione di immobile.


CASELLA N. 185 Sezione Urbana/Comune Catastale (E51 – E52)


riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.


CASELLA N. 186 Foglio (E51 – E52)


riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.


CASELLA N. 187 Particella (E51 – E52)


riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.


CASELLA N. 188 Subalterno (E51 – E52)


riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.


Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento)


Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53). Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).


CASELLA N. 189 N. Ord. immobile (E53)


riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.


CASELLA N. 190 Condominio (E53)


seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.


Conduttore – Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato


I dati possono essere ricavati:


CASELLA N. 191 Conduttore - Data (E53)


Indicare la data di registrazione del contratto.


CASELLA N. 192 Conduttore - Serie (E53)


indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:


CASELLA N. 193 Conduttore - Numero e sottonumero (E53)


indicare il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto.


CASELLA N. 194 Conduttore - Codice Ufficio Agenzia Entrate (E53)


indicare il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.


Domanda di accatastamento


Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.


CASELLA N. 195 Domanda accatastamento - Data (E53)


indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.


CASELLA N. 196 Domanda accatastamento - Numero (E53)


indicare il numero della domanda di accatastamento.


CASELLA N. 197 Domanda accatastamento – Provincia Ufficio Agenzia Territorio (E53)


indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.


Sezione IV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%


Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno nell’ anno 2012 e/o negli dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale e rurale, per cui spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento.

Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012, la detrazione è ripartita dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuata) da chi presta l’assistenza fiscale.


ATTENZIONE.

Questa modalità di ripartizione delle spese non si estende agli anni precedenti per i quali continua a valere la ripartizione operata nell’anno di sostenimento della spesa.

per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate


Per queste spese è riconosciuta una detrazione di imposta del 55 per cento entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

Gli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55% sono:

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento ICI, se dovuta.


ATTENZIONE. Sono esclusi gli interventi durante la fase di costruzione dell’immobile


In relazione ad alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.


I beneficiari dell’agevolazione sono quindi:


ATTENZIONE

In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.


ATTENZIONE

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno 2008.


ATTENZIONE

L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.


ATTENZIONE.

La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.

E’ compatibile con altre agevolazioni purché non siano di natura fiscale quali i contributi o finanziamenti. In tal caso i contributi e gli incentivi dovranno esser assoggettati a tassazione separata.


Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.


ATTENZIONE.

Le banche e le Poste Italiane Spa al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione del 55%, devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva del 20%


Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base all’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edifico ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.


Per fruire della detrazione del 55% il contribuente deve:



ATTENZIONE.

L’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011.



Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:


La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica oppure a mezzo raccomandata, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea, al seguente indirizzo specificando come riferimento:


Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica:

ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),


A partire dall’anno 2009 in caso di lavori che proseguano negli anni successivi, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione telematica approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009.

Il nuovo modello deve essere presentato:


Non deve essere presentato:



Il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio; invece per gli interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.


ATTENZIONE.

La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza del beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto


Il contribuente deve conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria:


Il D.M. 6 agosto 2009 ha introdotto alcune semplificazioni sugli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di riqualificazione

energetica, tra le quali si ricordano:



Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.


ATTENZIONE. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara


Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.


CASELLA N. 198 Tipo intervento (E61 – E63)


Nella colonna 1 indicare il codice che individua il tipo di intervento:


1 - Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:

sono interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettano di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle C del decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questa casistica la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. L’importo massimo è di euro 181.818,18, in quanto la detrazione massima è pari a 100.000 euro.


2 - Interventi sull’involucro degli edifici esistenti:

sono interventi compiuti su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, definiti ’nell’ allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010). L’importo massimo è di euro 109.090,90 in quanto la detrazione massima è pari a euro 60.000.


ATTENZIONE.

Per le spese effettuate per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica


3 - Installazione di pannelli solari:

sono interventi realizzati anche in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. L’importo massimo è di euro 109.090,90 in quanto la detrazione massima è di euro 60.000.


ATTENZIONE.

Per le spese effettuate per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica


4 - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 Rientra in tale voce anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interve nti di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

L’importo da indicare non deve essere superiore a euro 54.545,45, poiché la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.


ATTENZIONE.

Dal 15 agosto 2009 non è più richiesta la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie e condensazione.


Non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.


CASELLA N. 199 Anno (E61 – E63)


Indicare in cui sono state sostenute le spese.


ATTENZIONE. L’anno è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 200 Casi particolari (E61 – E63)


Indicare nella casella il codice:

‘1’ - nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2011 e ancora in corso nel 2012;

‘2’ - nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2012 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione negli anni dal 2009 al 2012;

‘3’ - nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte nei codici ‘1’ e ‘2’ (continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);


CASELLA N. 201 Rideterminazione rate (E61 – E63)


La casella è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2012 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso del 2008 e che hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate.

La detrazione potrà essere rideterminata solo in dieci rate.


ATTENZIONE.

Dal 1°gennaio 2011 è obbligatorio ripartire la detr azione in dieci quote annuali di pari importo.


In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato).


CASELLA N. 202 Ripartizione rate (E61 – E63)


Indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione:


CASELLA N. 203 Numero rata (E61 – E63)


indicare 5 se le spese sono state sostenute nel 2008: 4 per le spese del 2009, 3 per quelle del 2010, 2 per le spese del 2011, e 1 per le spese del 2012.


CASELLA N. 204 Spesa (E61 – E63)


Indicare l’intero importo delle spese sostenute entro i limiti previsti, riportati nella casella 198.


Sezione V – Dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione RIGO E71 - INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE


Questo rigo può essere utilizzato dai contribuenti che:


CASELLA N. 205 Tipologia (E71)


Nella colonna 1 (tipologia) indicare il codice:

La detrazione che verrà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale sarà di:


Detrazione d’imposta

Reddito complessivo

300 euro

inferiore a 15.493,71 euro

150 euro

compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro

nessuna

superiore ai 30.987,41 euro


ATTENZIONE.

La risoluzione n.200/E del 16/05/08 specifica che:

  • i contratti stipulati PRIMA dell’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 o ai sensi della Legge 8 agosto 1992, n. 359 e automaticamente prorogati per gli anni successivi, si ritengono rinnovati ai sensi della Legge 431/1998 in virtù di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 2 della medesima legge “I contratti locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo”;
  • i contratti stipulati DOPO l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n.431, senza che in essi le parti facciano alcun riferimento alla legge 431/1998 oppure in cui le parti si riferiscano a normative previgenti (Legge 392/1978 oppure Legge 359/1992) sono da considerarsi disciplinati dalla Legge 431/1998 anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem.


La detrazione che verrà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale sarà di:


Detrazione d’imposta

Reddito complessivo

495,80 euro

inferiore a 15.493,71 euro

247,90 euro

compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro

nessuna

superiore ai 30.987,41 euro


La detrazione che verrà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale sarà di:


Detrazione d’imposta

Reddito complessivo

991,60 euro

inferiore a 15.493,71 euro

nessuna

superiore ai 15.493,71 euro


Questa detrazione spetta solo per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Così, il contratto viene firmato nell’anno 2012, si potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2012, 2013, 2014.


ATTENZIONE.

Le detrazioni per canoni di locazione non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righi E71, utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non devono essere superiori a 365.


CASELLA N. 206 N. di giorni (E71)


Nella colonna 2 indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata effettivamente adibita ad abitazione principale.


CASELLA N. 207 Percentuale (E71)


Nella colonna 3 indicare la percentuale di detrazione spettante. Se il contratto è intestato a una persona sarà 100%; se gli intestatari sono due sarà 50%.

Se nel corso dell’anno fosse variata la percentuale di spettanza della detrazione occorrerà compilare per ognuna di esse un rigo E71. In questo caso la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.


CASELLA N. 208/209 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (E72)


Questo rigo deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e che siano titolari di qualsiasi tipo di contratto di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale da loro stessi e situate nel nuovo comune di residenza, che deve essere distante non meno di Km. 100 dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Così, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2011, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013.


ATTENZIONE.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


ATTENZIONE.

Qualora nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessi di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.


Il rigo va così compilato:


Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione occorre compilare per ognuna di esse un rigo E72. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d’imposta spettante, che verrà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale, è di:


Detrazione d’imposta

Reddito complessivo

991,60 euro

inferiore a 15.493,71 euro

495,80 euro

compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro

Nessuna

superiore ai 30.987,41 euro


ATTENZIONE.

La detrazione non è cumulabile con quelle del rigo E71 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, il contribuente che può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righi E71 utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non devono essere superiori a 365.



Sezione VI – Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta


CASELLA N. 210 Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (E81)


Ai proprietari dei cani guida spetta per il loro mantenimento una detrazione forfetaria di 516,46 euro, a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Chi può usufruire di questa detrazione deve barrare la casella del rigo E81.


ATTENZIONE.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone di cui risulta fiscalmente a carico.


CASELLA N. 211 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, tv, computer (anno 2009) (E82)


Indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell’anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali.

L’indicazione delle spese consente quindi di fruire della quarta rata della detrazione. In questa colonna va riportato lo stesso importo che è stato indicato nel modello 730 presentato per l’anno 2011 (rigo E82 del mod. 730/2012). Se lo scorso hanno è stato presentato un modello Unico in questa colonna va riportato l’importo indicato nel rigo RP82 del mod. UNICO PF/2012), moltiplicato per cinque.


CASELLA N. 212/213 Altre detrazioni (E83)


Indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.

In particolare:

































































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