Quadro D

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QUADRO D - ALTRI REDDITI


Indicazioni generali


In questo quadro andranno indicate le seguenti categorie di reddito:



Sezione I – Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi


REDDITI DI CAPITALE


Sono considerati redditi di capitale, i frutti che scaturiscono dall’impiego a qualsiasi titolo del capitale finanziario, cioè quelli che si producono per il semplice fatto che esiste un capitale sottostante che genera reddito. Ad esempio, se un risparmiatore sottoscrive un titolo e lo possiede fino alla scadenza, ha impiegato un capitale realizzando un reddito di capitale pari ai relativi interessi, (dividendi azionari). Devono inserire nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) i proventi percepiti solo i contribuenti che detengono partecipazioni qualificate. I dati devono essere estrapolati dalla certificazione degli utili che viene rilasciata obbligatoriamente dalle società emittenti o dai soggetti intermediari


ATTENZIONE.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.


Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono compilare anche il quadro RM del Modello UNICO 2013 Persone Fisiche, se nel 2012 hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari pubblici o privati per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1°Ap rile 1996, n. 239.


REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA: CAPITAL GAINS, INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO, TITOLI E VALUTE ESTERE


Per indicare una Plusvalenza, si fa ormai spesso riferimento al termine inglese Capital Gain. Si ha una plusvalenza, o guadagno in conto capitale, in occasione della vendita di un’attività finanziaria. E' la parte del rendimento totale ascrivibile alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Ad esempio, se il risparmiatore, vende un titolo può realizzare un guadagno in conto capitale (capital gain) se dalla vendita ottiene una somma superiore al prezzo di sottoscrizione dello stesso.

Secondo la legislazione italiana i capital gains sono soggetti a tassazione. In particolare è data la possibilità di scegliere tra un regime di tassazione alla fonte attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva (aliquota 12,5%) direttamente dagli intermediari finanziari appositamente autorizzati (risparmio gestito) o, in alternativa, direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione dei redditi, (regime di dichiarazione).


Come già anticipato nei capitoli precedenti, ricordiamo che per quanto riguarda le eventuali plusvalenze realizzate (capital gain) o altri redditi di natura finanziaria, il contribuente che presenta il Modello 730, è tenuto a compilare anche il quadro RT del Mod. UNICO 2013 Persone fisiche per effettuare la determinazione e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta:


ATTENZIONE.

Possono presentare, in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2012 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.


ATTENZIONE.

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale e che nel 2012 ha, invece, detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un importo superiore a € 10.000, oltre al Mod. 730 deve presentare anche l’apposito modulo UNICO RW 2013.


ATTENZIONE.

Il quadro RM e RT e il modulo RW devono essere presentati agli uffici competenti nei modi e nei termini previsti per il Mod. UNICO 2013 Persone fisiche.


Premessa

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrano a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires (Imposta sul Reddito delle Società) e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2012, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.


Rigo D1 Utili, ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti in qualunque forma corrisposti, riportati nell’apposita certificazione.

Tra gli utili e i proventi da indicare ci sono anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, quelli derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un’operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite) e quelli derivanti da interessi riqualificati utili ai sensi dell’art. 98 del Tuir, nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

I redditi di capitale concorrono alla formazione della base imponibile e dovranno, pertanto essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72% solo se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.


CASELLA N. 95 Tipo di reddito


Nella prima colonna bisogna indicare:


CASELLA N. 96 Redditi


Nella colonna 2 bisogna indicare:


ATTENZIONE.

L’indicazione del dato è obbligatoria. Se è stato indicato almeno uno degli altri dati richiesti dal rigo, l’omissione del valore “Reddito” non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 97 Ritenute


Nella colonna 4 bisogna indicare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabili dal punto 38 della certificazione.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui al percipiente sia stata rilasciata più di una certificazione da inserire nel rigo D1 con lo stesso codice, è necessario sommare i singoli importi relativi agli utili e alle ritenute riportati nelle singole certificazioni.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui siano stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici, occorrerà compilare righi distinti.


Trattamento fiscale degli “Utili prodotti all’Estero”

Per “utili prodotti all’estero” e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero.

L’importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto.

Tale importo è desumibile dai punti da 28 a 34 della certificazione relativa agli utili e ai proventi equiparati corrisposti nel 2012.

In linea generale, va ricordato che il regime fiscale attualmente in vigore nella maggioranza dei paesi europei riguardante la tassazione dei redditi prodotti all’estero da residenti, si ispira al cosiddetto “principio della residenza”, secondo cui il reddito è tassato nel Paese di residenza dell’investitore.

Sugli utili di fonte estera spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.


Precisamente:


I redditi di fonte estera devono essere indicati nel rigo D1.



Nella colonna 1 “tipo di reddito”, andrà inserito il codice 1.

Nella colonna 2 “reddito”, il 40% degli utili come dai punti 28, 30 32 e 34 della certificazione.

Nella colonna 4 “ritenute”, il punto 38 della certificazione.



Nella colonna 1 “tipo di reddito”, andrà inserito il codice 2 o 3.

Nella colonna 2 “reddito” il 100% degli utili come dai punti da 28 a 34 della certificazione.

Nella colonna 4 “ritenute”, il punto 38 della certificazione.



Nella colonna 1 “tipo di reddito”, andrà inserito il codice 5 o 6.

Nella colonna 2 “reddito”, il 49,72% degli utili come dai punti 29, 31 e 33 della certificazione.

Nella colonna 4 “ritenute”, il punto 38 della certificazione.


In entrambi i casi nel quadro G, rigo G4, va inserito lo stesso importo riportato nel rigo D1 come dividendo lordo, e nella casella “imposta pagata all’estero” le ritenute effettuate nel Paese estero segnalate al punto 40 della certificazione.

In base a tali dati il Caf, o il sostituto d’imposta, potrà procedere al calcolo del credito d’imposta spettante. Per gli utili prodotti all’estero da società o enti residenti all’estero e percepiti da residenti in Italia, qualora il prelievo fiscale sia stato effettuato nell’altro Stato in misura eccedente l’aliquota prevista dall’eventuale convenzione contro la doppia imposizione, la maggiore imposta subita non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, ma con apposita istanza di rimborso da presentare alle autorità fiscali estere. Pertanto,

in questi casi, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella seguente.


TABELLA: Aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri


Paesi

Aliquota

massima

Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia,

Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia

Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria,

Uzbekistan, Venezuela

10%

Algeria, Argentina, Azerbaijan, Australia, Austria, Bangladesh,

Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia,

Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia,

Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan,

Khirgisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco,

Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia,

Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan,

Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam e

Zambia

15%

Costa d’Avorio

15-18%

Emirati Arabi, Moldova

5-15%

Grecia

15-35%

Malta

0-15%

Mauritius

15-40%

Georgia, Siria, Arabia Sauduta

5-10%*

Armenia

5-10%*

Oman

5-10%*

Ghana, Lettonia

5-15%*

Islanda, Libano

5-15%*

Bielorussia , Slovenia

5-15%*

Thailandia

15-20%*

Qatar e Stati Uniti

5-15%*

India, Pakistan

25%

Trinidad e Tobago

20%


* Per le particolarità consultare l’appendice delle Istruzioni Ministeriali 730/2013


Utili provenienti da paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato.


Gli utili provenienti da società residenti in paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40% o 49,72%.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 40% se, tramite l’esercizio dell’interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono già stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. “black list”) individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize,

Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.


Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

  1. Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
  2. Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
  3. Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal principato.


Sono infine considerati nella predetta “black list” anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività qui sotto indicate:

  1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni e riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
  2. Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n.18 del 1975 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività di alta tecnologia;
  4. Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
  5. Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
  6. Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
  7. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
  8. Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
  9. Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni individuali e cliniche che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
  10. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
  11. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle export Processing Zones;
  12. Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
  13. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.


Rigo D2 Altri redditi di capitale

In questo rigo vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2011, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.


CASELLA N. 98 Tipo di reddito


Nella colonna 1 va indicato:


I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti o dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata è inferiore a cinque anni, devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, con il codice 8 e assoggettati a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria).



CASELLA N. 99 Redditi

Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato.



CASELLA N. 100 Ritenute


Indicare nella colonna 4 l’importo totale delle ritenute d’acconto subite.


ATTENZIONE.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.


Rigo D3 Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

In questo rigo vanno indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente


Reddito complessivo

Importo detrazione

Non superiore a 4.800 €

1.104 €

Compreso tra 4.801 e 55.000 €

1.104x(55.000-reddito complessivo)/50.200

Oltre 55.000 €

0


Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, I coefficienti risultanti dai rapporti contenute nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento


CASELLA N. 101 Tipo di reddito


In tale casella deve essere indicato il tipo di reddito, dichiarato nel rigo in esame, contraddistinto dai seguenti codici numerici:


Tipo di reddito: 1. (rigo D3)

Per i proventi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d’imposta (anche sotto forma di partecipazione agli utili) derivanti all’autore o all’inventore dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili, quali:

In sostanza si tratta dei compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelati dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale.


ATTENZIONE.

I compensi elencati vanno indicati al lordo della riduzione forfetaria spettante nella misura del 25% per questi redditi. Per i contribuenti di età inferiore a 35 anni la riduzione verrà operata nella misura del 40% e non del 25%.


Tipo di reddito 2. (rigo D3)

I compensi derivanti dall’attività di levata protesti esercitata dai segretari comunali.


Tipo di reddito 3. (rigo D3)

I redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui si debbano indicare due o più codici a seguito di differenti tipologie di reddito da dichiarare, il contribuente deve necessariamente utilizzare tanti modelli 730 aggiuntivi quante sono le tipologie di reddito da indicare nello stesso rigo. Nel caso in cui, invece, si debbano indicare più redditi dello stesso tipo aventi lo stesso codice si deve compilare un unico rigo effettuando la somma algebrica delle diverse prestazioni.


ATTENZIONE.

L’indicazione del dato è obbligatoria. Se è stato indicato almeno uno degli altri dati richiesti dal rigo, l’omissione del valore “Tipo di reddito” non consente di liquidare le imposte.



CASELLA N. 102 Redditi

Indicare l’importo del reddito percepito nel corso del 2012 al lordo delle ritenute subite, rilevabile dalla certificazione dei compensi rilasciata dal sostituto d’imposta oppure, se contenenti i dati necessari, dalle lettere di accompagnamento dei compensi, rilasciate dagli stessi sostituti d’imposta.


ATTENZIONE.

L’importo dei compensi deve essere indicato al lordo della relativa deduzione forfetaria prevista per tali tipologie di redditi.


ATTENZIONE.

L’indicazione del dato è obbligatoria. Se è stato indicato almeno uno degli altri dati richiesti dal rigo, l’omissione del valore “Somme percepite” non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 103 Ritenute


Indicare l’importo delle ritenute di acconto subite, comprovate da idonea documentazione rilasciata dal sostituto d’imposta.


Rigo D4 Redditi diversi


CASELLA N. 104 Tipo di reddito


In tale casella deve essere indicato il tipo di reddito, dichiarato nel rigo in esame, contraddistinto dai seguenti codici numerici:


Tipo di reddito 1. (rigo D4)

Da utilizzare per indicare i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione dei terreni o dell’esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.


Lottizzazione.

In merito alla nozione tecnica di “lottizzazione” si precisa che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell’insediamento. Assume rilievo

ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici. Inoltre definisce una qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione viene predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti

urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.


Tipo di reddito 2. (rigo D4)

Per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante.


ATTENZIONE.

Non vanno indicati se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva.


Tipo di reddito 3. (rigo D4)

Per i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili nonché dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.


Tipo di reddito 4. (rigo D4)

Per i redditi di natura fondiaria non determinabili dal catasto (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo e commisurati ai prodotti stessi) compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.


Tipo di reddito 5. (rigo D4)

Per i redditi dei terreni e fabbricati situati all’estero.


ATTENZIONE.

Queste tipologie di redditi sono catalogate ai sensi dell’art. 70 del Tuir, come “redditi diversi” e devono essere indicati nel presente quadro.


La regola generale in materia è che:


Se il contribuente percepisce un canone di locazione derivante dall’affitto di immobili situati all’estero:


Vanno inoltre indicati con questo codice altri redditi diversi sui quali non sia stata applicata nessuna ritenuta, come vincite conseguite all’estero per la partecipazione a giochi on line.


Tipo di reddito 6. (rigo D4)

Per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.

Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzione di spesa.

Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l’importo percepito, ridotto in misura forfettaria del 25%.


Tipo di reddito 7. (rigo D4)

Indicare qui i redditi percepiti:


ATTENZIONE.

Questi compensi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi solo se superano complessivamente euro 7.500,00.


Per queste tipologie reddituali è stato stabilito il seguente regime di tassazione (art.37 L. 342, 21 novembre 2000 e successive modificazioni):


Tale regime impositivo risulta schematizzato come segue


Limiti di reddito

Imponibilità

Ritenuta

Fino a € 7.500

No

-

Da € 7.500 fino a € 28.158

Si

A titolo d’imposta

Oltre € 28.158

Si

A titolo d’acconto


ATTENZIONE.

La parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.


ATTENZIONE.

Sono esclusi dall’imposizione fiscale i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.


ATTENZIONE.

Nel caso in cui si debbano indicare due o più codici a seguito di differenti tipologie di reddito da dichiarare nel rigo D4, il contribuente deve necessariamente utilizzare tanti modelli 730 quante sono le tipologie di reddito da indicare nel presente rigo.


CASELLA N. 105 Redditi


Indicare l’importo del reddito percepito nel corso del 2012 al lordo delle ritenute subite, rilevabile dalla certificazione dei compensi rilasciata dal sostituto d’imposta o da idonea documentazione.


ATTENZIONE.

Se nella casella precedente è stato indicato il tipo di reddito 6 gli acquirenti a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari) devono indicare il reddito nell’intera misura; gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito ridotto della deduzione forfetaria del 25%.


ATTENZIONE.

Se nella casella precedente è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00.


ATTENZIONE.

L’indicazione del dato è obbligatoria. Se è stato indicato almeno uno degli altri dati richiesti dal rigo, l’omissione del valore “Somme percepite” non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 106 Spese


Indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3.


ATTENZIONE.

L’indicazione del dato con tipo di reddito diverso dai precedenti non consente di liquidare le imposte.


Se nella casella “Tipo di reddito” sono stati indicati i codici 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato da ogni altro costo inerente.

In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre 5 anni prima dell’inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore.

Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi dei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.


ATTENZIONE.

Le spese e gli oneri da indicare nella presente casella non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3 per ognuna delle operazioni eseguite l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.


CASELLA N. 107 Ritenute


Indicare l’importo delle ritenute di acconto subite, comprovate dalla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta o da idonea documentazione.


ATTENZIONE.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 7, il totale dell’addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.


Rigo D5 Redditi derivanti da attività occasionale e da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.


CASELLA N. 108 Tipo di reddito


Indicare:


ATTENZIONE.

Non devono esser indicati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell’artista o professionista.



Reddito complessivo

Importo detrazione

Non superiore a 4.800 €

1.104 €

Compreso tra 4.801 e 55.000 €

1.104x(55.000-reddito complessivo)/50.200

Oltre 55.000 €

0


Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni,

I coefficienti risultanti dai rapporti contenute nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento


CASELLA N. 109 Reddito


Indicare il reddito lordo percepito nel 2012.


CASELLA N. 110 Spese


Indicare le spese specificamente inerenti alla produzione dei redditi.


ATTENZIONE.

Le spese e gli oneri da indicare nella presente casella non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.


CASELLA N. 111 Ritenute


Nella colonna 4 indicare la ritenuta di acconto relativa ai redditi dichiarati.


Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata Rigo D6 Redditi percepiti da eredi e legatari


CASELLA N. 112 Tipo di reddito


Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2012 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed altre ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:


A tal fine specificare:


ATTENZIONE.

In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO PF.



CASELLA N. 113 Opzione per la tassazione ordinaria


Barrare la presente casella nel caso in cui si opti per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per i redditi contraddistinti dal codice 10.


ATTENZIONE.

Se la casella viene barrata contemporaneamente alla presenza di redditi contraddistinti da codice diverso dal 10 non è consentita la liquidazione dell’imposta.


CASELLA N. 114 Anno


Indicare l’anno di apertura della successione.


ATTENZIONE.

In caso di compilazione del rigo è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente la liquidazione dell’imposta.


CASELLA N. 115 Reddito


Nella colonna 4 indicare:


ATTENZIONE.

In caso di compilazione del rigo è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente la liquidazione dell’imposta.


CASELLA N. 116 Reddito totale del deceduto


Nella colonna 5 indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.


CASELLA N. 117 Quota delle imposte di successione


Nella colonna 6 indicare la quota della imposta di successione proporzionale ai redditi di capitale dichiarati.


CASELLA N. 118 Ritenute


Nella colonna 7 indicare la ritenuta di acconto relativa ai redditi dichiarati.


Rigo D7 Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione separata


CASELLA N. 119 Tipo di reddito


Indicare in questa casella il codice corrispondente al tipo di reddito percepito, assoggettabile a tassazione separata, di seguito specificato:


  1. per stipendi arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;


  1. per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;


  1. per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l’ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo   quali “oneri deducibili”, nell’anno 2012 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale;


  1. somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito di una detrazione e, nell’anno 2012, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi, compreso il sostituto di imposta. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tenere conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per intervento di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;


  1. per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero di patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;


  1. per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;


  1. plusvalenze e altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, percepite a titolo d’indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L’indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto;


  1. redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1 dell’art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;


ATTENZIONE.

In caso di compilazione del rigo è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente la liquidazione dell’imposta.


Calcolo delle plusvalenze.


Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni edificabili e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata.

Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.

A partire dall’anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%.

L’amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli. I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.


Indennità di esproprio


Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art.11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n.413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all’art.68, comma 2, del Tuir.

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art 11, comma 6, della citata L. n.413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art.67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all’art.11, comma 7, della citata L. n.413 del 1991.

Non devono, inoltre, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell’art.17, comma 2, della L. n.865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.


CASELLA N. 120 Opzione per la tassazione ordinaria


Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.


CASELLA N. 121 Anno


Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8 indicare l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 3 o 4, indicare l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 5, indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio.


ATTENZIONE.

In caso di compilazione del rigo è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente la liquidazione dell’imposta.


CASELLA N. 122 Reddito


Indicare l’importo del reddito percepito.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 3 o 4, indicare le somme nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione d’imposta.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 4, indicare l’importo rimborsato diviso per quattro relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate.

Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 5, indicare la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.


Esempio.

Se la spesa è stata sostenuta nel 2007 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono state oggetto di rimborso nel 2012 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

5.000 x 5 (numero di rate nel 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 )/10=2500

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati:

20.000 – 5.000 = 15.000 euro


Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze (vedi paragrafo calcolo delle plusvalenze).


ATTENZIONE.

In caso di compilazione del rigo è un dato obbligatorio. La sua omissione non consente la liquidazione dell’imposta.


CASELLA N. 123 Ritenute


Indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati, desumibili dalle certificazioni rilasciate dal soggetto che li ha corrisposti.







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