Quadro C

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QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI


Indicazioni generali

Il quadro C è diviso in sei sezioni:








In questo quadro si devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, compresi quelli erogati dal sostituto che effettua il conguaglio, indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipendente (o pensionato) presenti il Modello 730 al CAF o al sostituto d’imposta che svolge assistenza fiscale diretta.


ATTENZIONE.

Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2013 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2012 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2012, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2013.


Le detrazioni per tipo di reddito

L’art. 13 del Tuir elenca le detrazioni spettanti per tipologia di reddito. Le detrazioni sono teoriche e come per le detrazioni per i familiari a carico anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente all’aumentare del reddito fino ad annullarsi oltre 55.000 euro.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quelle più convenienti. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di lavoro dipendente e assimilati, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto.


Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati

Le detrazioni “base” (o teoriche) che i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d’imposta 2011 sono quelle indicate nelle seguenti tabelle.


REDDITO COMPLESSIVO

IMPORTO DETRAZIONE

Fino a 8.000 euro


1.840 euro

Da 8.001 a 15.000 euro

1.338+ 502x(15.000–reddito complessivo)

7.000

Da 15.001 a 55.000 euro

1.338x 55.000–reddito complessivo

40.000

Oltre 55.000 euro

0


Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

I risultati derivanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Inoltre, se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro, ma non a 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente va aumentata dei seguenti importi:


REDDITO COMPLESSIVO

MAGGIORAZIONE

Da 23.000 a 24.000 euro

10 euro

Da 24.000 a 25.000 euro

20 euro

Da 25.000 a 26.000 euro

30 euro

Da 26.000 a 27.700 euro

40 euro

Da 27.700 a 28.000 euro

25 euro


Dette maggiorazioni devono essere aggiunte alla detrazione effettivamente spettante ed essere considerate per intero senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.


Esempi :


Esempio 1.

Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 21.000 euro

La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:

1.338 x [(55.000 - 21.000)/40.000] = 1.338 x 0,85 = 1.137,30


Esempio 2.

Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro pari a 200 giorni e un reddito complessivo nell’anno di 7.500 euro

La detrazione effettiva è quella che risulta rapportando la detrazione complessiva prevista per coloro che hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro (1.840) al periodo di lavoro nell’anno (200):

1.840 : 365 x 200 = 1.008,21

Se il periodo di lavoro fosse stato di 100 giorni, la detrazione sarebbe:

1.840 : 365 x 100 = 504,11

Poiché questa cifra è inferiore alla detrazione minima di 690 euro, al contribuente spetterebbe comunque quest’ultimo importo.


Esempio 3.

Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, periodo di lavoro pari a 250 giorni e un reddito complessivo nell’anno di 7.000 euro

Calcolare la detrazione rapportando l’importo di 1.840 euro ai giorni lavorati nell’anno:

1.840 : 365 x 250 = 1.260,27

Poiché questo importo è inferiore a 1.380 euro (detrazione minima spettante ai lavoratori con contratto a tempo determinato), al contribuente in questione sarà riconosciuta la detrazione minima.


Esempio 4.

Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 14.000 euro


La detrazione effettiva è di 1.409,69 euro, derivante dal seguente calcolo:

1.338 + [502 x (15.000 – 14.000)/7.000]

1.338 + [502 x 0,1428] = 1.338 + 71,69 = 1.409,69


Esempio 5.

Lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, periodo di lavoro che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 27.000 euro

La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:

1.338 x [(55.000 - 27.000)/40.000] = 1.338 x 0,70 = 936,60

Poiché il reddito complessivo del contribuente è compreso nella fascia tra 26.000 e 27.700, la detrazione è incrementata di 40 euro. Pertanto, la detrazione totale spettante è pari a 976,60 (936,60 + 40).


La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:


Detrazioni per i pensionati

Le detrazioni per i redditi di pensione sono state suddivise in due categorie, a seconda che i titolari abbiano più o meno di 75 anni di età.


Detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni


REDDITO COMPLESSIVO

IMPORTO DETRAZIONE

Fino a 7.500 euro

1.725 euro

Da 7.501 a 15.000 euro

1.255 + 470 x (15.000 – reddito complessivo)

7.500

Da 15.001 a 55.000 euro

1.255 x 55.000 – reddito complessivo

40.000

Oltre 55.000 euro

0


Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell’anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro.


Detrazioni per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni.

REDDITO COMPLESSIVO

IMPORTO DETRAZIONE

Fino a 7.750 euro

1.783 euro

Da 7.751 a 15.000 euro

1.297 + 486 x (15.000 – reddito complessivo)

7.250

Da 15.001 a 55.000 euro

1.297 x 55.000 – reddito complessivo

40.000

Oltre 55.000 euro

0


Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni,

La detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell’anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenute nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

Esempi :

Esempio 1.

Pensionato di 75 anni, periodo di pensione che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 14.000 euro

La detrazione effettiva è pari a 1.364,01 euro e si ottiene sommando a 1.297 euro (ammontare fisso) l’importo (67,01 euro) derivante dal seguente calcolo:

486 x [(15.000 - 14.000)/7.250] = 486 x 0,1379 = 67,01


Esempio 2.

Pensionato di 80 anni, periodo di pensione che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 18.000 euro

La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:

1.297 x [(55.000 - 18.000)/40.000] = 1.297 x 0,925 = 1.199,73


Esempio 3.

Pensionato di 70 anni con periodo di pensione nell’anno pari a 200 giorni e un reddito complessivo di 7.000 euro

La detrazione effettiva è quella che risulta rapportando la detrazione complessiva prevista per i possessori di un reddito complessivo fino a 7.500 euro (1.725) al periodo di pensione nell’anno (200):

1.725 : 365 x 200 = 945,21

Se il periodo di pensione fosse stato di 120 giorni, la detrazione sarebbe:

1.725 : 365 x 120 = 567,12

Poiché questa cifra è inferiore alla detrazione minima di 690 euro, al contribuente spetterebbe comunque quest’ultimo importo.


Esempio 4.

Pensionato di 74 anni, periodo di pensione che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 13.000 euro

La detrazione effettiva si ottiene sommando a 1.255 euro (ammontare fisso) l’importo di 125,30 euro derivante dal seguente calcolo:

470 x [(15.000 - 13.000)/7.500] = 470 x 0,2666 = 125,30

L’importo spettante sarà dunque di 1.380,30 (1.255 + 125,30).


Esempio 5.

Pensionato di 69 anni, periodo di pensione che copre l’intero anno e un reddito complessivo di 40.000 euro

La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:

1.255 x [(55.000 - 40.000)/40.000] = 1.255 x 0,375 = 470,63


Detrazioni per i possessori di altri redditi

Le detrazioni “base” (o teoriche) previste a favore dei possessori di redditi assimilati a quelli per lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro C sono:


REDDITO COMPLESSIVO

IMPORTO DETRAZIONE

Fino a 4.800 euro

1.104 euro

Da 4.801 a 55.000 euro

1.104 x 55.000 – reddito complessivo

50.200

Oltre 55.000 euro

0


Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.


ATTENZIONE.

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.


Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

I redditi per i quali spetta quest’ultima detrazione sono i seguenti:


Esempio:


Esempio 1:

Contribuente che ha percepito nel 2012 redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente per complessivi 40.000 euro.

La detrazione effettiva sarà pari a 329,88 euro, così calcolata:

1.104 x [(55.000 - 40.000)/50.200] = 1.104 x 0,2988 = 329,88


Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro


In questa sezione vanno indicati:



I redditi dei soggetti residenti in Italia derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.


Vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo alcune delle più frequenti indennità e somme erogate:


Le indennità e le somme erogate dall’INPS o da altri Enti tramite il datore di lavoro e da questi già assoggettate a tassazione, sono già indicate nel CUD insieme alle retribuzioni per lavoro dipendente; di conseguenza non vanno autonomamente esposte nel modello 730 dal dichiarante.

Il dipendente deve quindi indicare nel quadro C solo le somme erogate direttamente dall’INPS, desunte dalla relativa certificazione rilasciata dall’Istituto stesso

.


Vanno inoltre indicati i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:


Le borse di studio erogate nell’ambito del rapporto di lavoro vengono, viceversa, cumulate con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente e, quindi, non trovano distinta indicazione nel quadro C, essendo già incluse nella certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

La stessa osservazione è valida per le erogazioni di borse di studio fatte al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro dipendente, sia pure per contribuire alle spese di mantenimento agli studi dei figli.

Infatti, la materiale corresponsione delle “provvidenze” in esame, anche se avviene a favore dei figli del lavoratore dipendente, non perderebbe la natura di componente della retribuzione.

Viceversa non ricorre l’ipotesi descritta nel caso in cui l’ente erogatore intenda esplicitamente premiare i figli o altri familiari del proprio dipendente. In questo caso il reddito rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente e dovrà essere dichiarato dal figlio o altro familiare percipiente.

Tra tali compensi, attribuiti anche per attività manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati con retribuzione periodica stabilita, rientrano anche quelli percepiti per:

Se i compensi percepiti in relazione a queste collaborazioni sono corrisposti a titolo di diritto d’autore devono essere indicati nel quadro D, rigo D3, con il “Tipo di reddito” 1.

Occorre distinguere l’ipotesi in cui viene ceduta un’opera dell’ingegno di carattere creativo, la cui riproduzione sia tutelata dalle norme sul diritto d’autore (in particolare la cessione del diritto d’autore deve risultare da una contrattazione scritta fra le parti), da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a giornali e riviste, il cui oggetto esula dalla disciplina relativa al diritto d’autore (art. 2575 e seguenti del c.c. e L. 22/04/1941 n. 633) quale è, ad esempio, l’attività dei correttori di bozze.

È soltanto nella prima ipotesi che il reddito derivante dalla redazione di articoli può essere considerato corrisposto a titolo di diritto d’autore.

Negli altri casi sarà inquadrato come compenso derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assimilato al lavoro dipendente e dichiarato nel quadro C, sezione I, anziché nel quadro D.


Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

  1. nell’ufficio proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
  2. nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  3. nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



ATTENZIONE.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.


Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito


Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):


Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:


Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza fiscale. Parimenti non costituiscono reddito le rendite con analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione

nella quale venga dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se già presentata in anni precedenti non deve essere riprodotta.


CASELLA N. 72 Rientro in Italia


Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:



Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento.


CASELLA N. 73 Tipologia reddito


Nella casella di colonna 1, dei righi da C1 a C3, indicare il codice:

  1. per redditi di pensione;


ATTENZIONE.

I trattamenti pensionistici integrativi come quelli corrisposti dai fondi pensione, vanno indicati con il codice 2.


  1. per redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  2. per compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia, in conformità alle specifiche disposizioni normative;
  3. redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato


ATTENZIONE.

La compilazione della casella è obbligatoria: indicare quindi il codice 1, 2, 3 o 4, come spiegato sopra.


CASELLA N. 74 Indeterminato/Determinato


La casella di colonna 2, dei righi da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente, o di compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera indicando il codice:


“1” se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato

“2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato.


CASELLA N. 75 Reddito


Indicare l’importo dei redditi percepiti, riportato nel punto 1 del CUD 2013 o del CUD 2012.


ATTENZIONE.

Se nella casella 73 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2013, all’importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Chi presta assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.


In presenza di un CUD 2013 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali sia stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due righi distinti, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2013. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2013 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2013.


ATTENZIONE.

I dipendenti, che nel corso dell’anno hanno intrattenuto diversi rapporti di lavoro ed hanno chiesto ai successivi sostituti d’imposta di tenere conto dei diversi redditi erogati durante l’anno (cd. conguaglio), devono indicare i dati risultanti dal CUD rilasciato dall’ultimo datore di lavoro. Qualora il dipendente non si sia avvalso di tale facoltà, deve indicare distintamente i differenti redditi. Se i diversi rapporti di lavoro sono stati intrattenuti col medesimo sostituto d’imposta, quest’ultimo provvederà, di sua iniziativa, ad operare il conguaglio sui redditi corrisposti nei diversi periodi. Pertanto, il CUD da questi rilasciato dovrà comprendere i dati relativi a tutti i rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno


Lavori socialmente utili in regime agevolato.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 relativo ai lavori socialmente utili, la presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2013 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). Nella casella “Reddito” deve essere riportata la somma dei due importi.

Nelle annotazioni del CUD 2013 sarà riportato anche l’ammontare delle ritenute Irpef e dell’addizionale regionale operate su questo tipo di redditi . Questi dati non devono essere inseriti nel quadro C al rigo C9 e C10, ma nel rigo F2, colonna 5 e 6.

In queste casistiche se il reddito totale del contribuente è superiore a € 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati all’Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef.

Se nelle annotazioni del CUD, invece, non sono riportate queste indicazioni, significa che i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e che gli stessi sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2013, mentre le ritenute e l’addizionale regionale sono state inserite nei punti 5 e 6 del CUD. In questo caso si procede alla compilazione del quadro C come per i normali redditi da lavoro dipendente indicando il codice “2” nella colonna “Tipo di reddito”.


ATTENZIONE.

L’indicazione del dato è obbligatoria. Se è stato indicato almeno uno degli altri dati della sezione I, l’omissione del valore “Reddito” non consente di liquidare le imposte.


CASELLA N. 76/77 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)


Il rigo C4 è suddiviso in 2 colonne:



In caso di rapporto di lavoro part time le detrazioni spettano per l’intero periodo, anche se la prestazione lavorativa è stata resa per un orario ridotto.

Quando, come nel caso di colf e badanti, il datore di lavoro non rilascia il modello CUD, si dovranno determinare i giorni comprendendo le festività, i riposi settimanali e sottraendo i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione (esempio aspettativa senza corresponsione di assegni).


ATTENZIONE.

Qualora il lavoratore dipendente abbia avuto diversi rapporti di lavoro e non abbia chiesto a ciascuno dei successivi sostituti d’imposta di tenere conto dell’operato del precedente (in presenza quindi di più righi del quadro C compilati), occorre indicare in questa casella la somma dei giorni indicati nei punti 3 del CUD 2013 o del CUD 2012.


ATTENZIONE.

Per i periodi di contemporanea sussistenza di due rapporti di lavoro (ad esempio due part-time o un reddito da lavoro dipendente ed uno di pensione), il relativo numero di giorni compresi nei vari periodi deve essere indicato una sola volta.

Infatti, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura ordinaria (non in misura doppia), nei casi di contemporanea presenza di due o più rapporti.



ATTENZIONE.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta.


Somme per incremento della produttività.

Il rigo C5 interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 hanno percepito compensi per incrementi di produttività.

Il sostituto d’imposta può aver assoggettato questi compensi o ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di euro 2.500, (punti 251 e 252 del CUD 2013 o del CUD 2012 compilati) oppure a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2012 o del CUD 2012 compilati).

In quest’ultimo caso il sostituto non avrà applicato la tassazione agevolata o per espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.


ATTENZIONE.

Per poter usufruire dell’imposta sostitutiva del 10% sui redditi di lavoro straordinario e i premi di produttività il contribuente deve aver percepito nell’anno 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.


CASELLA N. 78-84 Importi assoggettati a tassazione ordinaria


In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il rigo C5, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte. La compilazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.


Compilazione obbligatoria:


La compilazione del presente rigo è obbligatoria quando:

  1. il lavoratore ha percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di più CUD 2013, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2013 (“Totale redditi”) anche il punto 252 dei CUD 2013 (“Totale ritenute operate”) e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2013 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro;
  2. il lavoratore ha percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, è in possesso di un solo CUD 2013 nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 (“Totale redditi”) anche il punto 252 (“Totale ritenute operate”), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2013 risulta superiore a euro 2.500. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore a euro 2.500;


ATTENZIONE.

Il punto 255 del CUD 2013 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR (es. indennità di volo).


  1. il lavoratore ha percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2013, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 (anche se la somma degli importi presenti nei punti 251 e 255 del CUD 2013 non è superiore a 2.500 euro) ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti.  L’ipotesi è quella in cui il lavoratore nell’anno 2011 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 30.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva..


ATTENZIONE.

Nel limite di 30.000 euro devono essere considerate anche le somme che devono essere assoggettate a imposta sostitutiva.


La compilazione va fatta in questo modo:


ATTENZIONE.

La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.


Compilazione facoltativa:


I lavoratori dipendenti che hanno percepito compensi di lavoro straordinario, in alcune situazioni, hanno la facoltà di optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d’imposta se ritengono quest’ultima meno vantaggiosa:


  1. quando hanno interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incremento alla produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 251 e 252 CUD 2013 compilati). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d’acconto;
  2. quando hanno interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per lavoro straordinario che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del o dei CUD 2013 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 30.000, considerando anche le somme che sono assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di euro 2.500) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10%.


La compilazione va fatta in questo modo:




Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente


Indicare in questa sezione, nei righi da C6 a C8, gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2013 o del CUD 2012):

  1. gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;


ATTENZIONE.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11437 del 12/10/1999, pone in evidenza il carattere della periodicità dell’assegno periodico di mantenimento per poter essere qualificato come reddito imponibile ai fini Irpef. Infatti, se tale assegno viene corrisposto non come somministrazione periodica ma in un’unica soluzione è considerato come attribuzione patrimoniale una tantum anziché come reddito. In tal caso, l’esclusione dalla tassazione ai fini Irpef dell’assegno percepito dal beneficiario comporta l’impossibilità per il coniuge erogante di portarlo in deduzione dal proprio reddito, con la conseguenza che su quest’ultimo graverà la tassazione.

Non costituisce reddito l’assegno familiare avente carattere risarcitorio, concordato in sede di separazione, percepito dal coniuge separato per quanto da questi apportato al nucleo familiare durante il matrimonio.


  1. gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (assegni testamentari, alimentari ecc...);
  2. i compensi e le indennità corrisposti dalle amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni (ad esempio i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge come commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.), sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir., e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale;
  3. i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  4. le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
  5. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare.

  1. i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

In base all’art. 50, comma 1, lett. E), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

In caso diverso i compensi in questione costituiscono reddito professionale ai sensi degli artt. 53 e 54 del Tuir e per questi non può essere utilizzato il mod. 730.

La disciplina vigente per l’attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle università con la collaborazione di personale docente e non docente.


ATTENZIONE.

Coloro che hanno optato per l’esercizio dell’attività libera professionale extramuraria, non possono utilizzare il modello 730 per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi, poiché i compensi che ne derivano costituiscono reddito professionale ai sensi dell’art. 53 del Tuir e pertanto andranno indicati nel modello UNICO.

I compensi percepiti nel 2012, per attività appositamente autorizzata all’esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.


Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.


CASELLA N. 85 Assegno del coniuge


Barrare questa casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge.


CASELLA N. 86 Reddito


Riportare l’importo dei redditi percepiti indicato nel punto 2 del CUD 2013 (o del CUD 2012)


Sezione III – Ritenute Irpef e Addizionale Regionale all’Irpef


L’art. 11 del Tuir determina le aliquote e gli scaglioni di reddito sui quali applicarle:


TABELLA: SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF VALIDE PER IL 2012


Reddito

Aliquota

Imposta sui redditi

intermedi

Imposta sul limite

massimo dello

scaglione

Fino a 15.000,00 €

23%

23% sull’intero

importo

3.450,00

Da 15.000,00 a

28.000,0 € 0

27%

3.450,00 + 27%

sulla parte eccedente

15.000,00

6.960,00

Da 28.000,00 a

55.000,00 €

38%

6.960,00 + 38%

sulla parte eccedente

28.000,00

17.220,00

Da 55.000,00 a

75.000,00 €

41%

17.220,00 + 41% sulla

parte eccedente

55.000,00

25.420,00

Oltre 75.000,00 €

43%

25.420 + 43% sulla

parte eccedente

75.000, 00

-


L’art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha introdotto l’addizionale all’Irpef di competenza delle regioni.

Nel caso in cui a seguito delle detrazioni di legge (per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, ecc.), l’Irpef ordinaria risulti pari a zero o negativa, non è dovuta nemmeno l’addizionale regionale.

Quindi, posto che l’obbligo di assoggettamento all’addizionale è previsto solo per i soggetti per i quali è effettivamente dovuta l’Irpef (cioè soggetti non a credito o con saldo zero), sono esonerati dall’addizionale i possessori di redditi:


ATTENZIONE.

Ai sensi dell’art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.


ATTENZIONE.

L’addizionale regionale, così come l’Irpef, non è deducibile da alcuna imposta, tassa o contributo.


TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF ANNO 2012


Regione

Codice

Aliquota

Note

Abruzzo

01

1,73% per qualunque reddito


Basilicata

02

1,23% per qualunque reddito


Bolzano

03

1,23% per redditi superiori a 12.500 €;

superiore a 25.000 con figli a carico

(sotto questa soglia l’addizionale non è

dovuta)


Calabria

04

2,03% per qualunque reddito


Campania

05

2,03% per qualunque reddito


Emilia Romagna

06

- 1,43% fino a 15.000 €

- 1,53% tra 15.001 e 20.000 €

- 1,63% tra 20.001 e 25.000 €

- 1,73% superiore 25.000 €

L’aliquota deve essere applicata all’intero reddito

imponibile.

Friuli Venezia Giulia

07

1,23% per qualunque reddito


Lazio

08

1,73% per qualunque reddito


Liguria

09

- 1,23% fino a 20.000 €

- 1,73% oltre 20.000 €

sull’intero ammontare del reddito imponibile

I soggetti aventi fiscalmente a carico

almeno 4 figli applicano lo 1,23%.


Lombardia

10

- 1,23%fino a 15.493,71 €

- 1,63% da 15.493,71 a

30.987,41 €

- 1,73% oltre 30.987,41


Marche

11

- 1,23% fino a 15.500 €

- 1,53% oltre 15.500 fino a

31.000 €

- 1,73% oltre 31.000 €



Molise

12

2,03% per qualunque reddito


Piemonte

13

- 1,23% fino a 15.000 €

- 1,53% da 15.000 € a 22.000€

- 1,73% oltre 22.000 €


Puglia

14

- 1,53%fino a 28.000 €

- 1,73% oltre 28.000 €


Sardegna

15

1,23% per qualunque reddito


Sicilia

16

1,73% per qualunque reddito


Toscana

17

1,23% per qualunque reddito


Trento

18

1,23% per qualunque reddito


Umbria

19

- 1,23%fino a 15.000 €

- 1,43% oltre 15.000 €

L’aliquota deve essere applicata all’intero reddito

imponibile.

Valle d'Aosta

20

1,23% per qualunque reddito


Veneto

21

1,23% per qualunque reddito




CASELLA N. 87 Ritenute Irpef (Punto 5 CUD 2013)


Indicare le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riportate nel punto 5 del CUD 2013 o del CUD 2012.


ATTENZIONE.

Qualora il lavoratore sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente derivanti da diversi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del 2012, senza che abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dell’operato del precedente (cd. conguaglio), nella casella in esame occorre indicare la somma delle ritenute riportate al punto 5 dei diversi CUD 2013 o dei CUD 2012.


In presenza di un CUD 2013 o di un CUD 2012 che certifichi anche, o esclusivamente, redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili vedere il paragrafo dedicato nella casella “Reddito”.

I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Devono indicare inoltre nel rigo F5 del quadro F l’importo che non è stato trattenuto.


CASELLA N. 88 Ritenute Addizionale Regionale (Punto 6 CUD 2013)

Indicare l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sez. I e II. Gli importi sono desumibili dal punto 6 del CUD 2013 o del CUD 2012.


ATTENZIONE.

Qualora il lavoratore sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente derivanti da diversi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del 2012, senza che abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di considerare l’operato del precedente (cd. conguaglio), nella casella in esame occorre indicare la somma dell’addizionale regionale riportata ai punti 6 dei diversi CUD 2013 o dei diversi CUD 2012.


In presenza di un CUD 2013 o di un CUD 2012 che certifichi anche, o esclusivamente, redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili vedere il paragrafo dedicato nella casella “Reddito”.

I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno fruito della sospensione dell’addizionale regionale per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle sospese. Devono indicare inoltre nel rigo F5 del quadro F l’importo che non è stato trattenuto.


Sezione IV – Ritenute Addizionale Comunale all’Irpef


A decorrere dal 1° gennaio 1999 è entrata in vigore l’addizionale comunale all’Irpef che si aggiunge a quella regionale.

Per le aliquote dei vari comuni si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

La legge 269 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha modificato le modalità di versamento dell’addizionale comunale, introducendo il versamento di un acconto pari al 30%, calcolato con l’aliquota del nuovo anno sulla base imponibile dell’anno precedente. Questo significa che nel modello 730/2013 verrà ricalcolata sia l’addizionale comunale relativa ai redditi del 2012, sia l’acconto per i redditi 2013.

L’addizionale comunale è trattenuta dal sostituto d’imposta come avviene per la regionale. Per i lavoratori dipendenti e assimilati che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima della delibera dell’aliquota da parte del comune, l’importo dovuto per il 2012 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta.


ATTENZIONE.

Per l’addizionale comunale valgono le stesse regole di esenzione elencate per l’addizionale regionale.


ATTENZIONE.

L’addizionale comunale, così come l’Irpef, non è deducibile da alcuna imposta, tassa o contributo.


CASELLA N. 89 Ritenute acconto Addizionale Comunale 2012 (Punto 10 CUD 2013)


Nel rigo C11 indicare l’acconto dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, che si trovano al punto 10 del CUD 2013 o del CUD 2012.


CASELLA N. 90 Ritenute saldo Addizionale Comunale 2012 (Punto 11 CUD 2013)


Nel rigo C12 indicare il saldo dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo indicato al punto 11 del CUD 2013 o del CUD 2012)


CASELLA N. 91 Ritenute acconto Addizionale Comunale 2013 (Punto 13 CUD 2013)


Nel rigo C13 indicare l’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2013 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevabili dal punto 13 del CUD 2013 o del CUD 2012.


ATTENZIONE.

I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno fruito della sospensione dell’addizionale comunale all’Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle sospese. Devono indicare inoltre nel rigo F5 del quadro F l’importo che non è stato trattenuto.


Sezione V – Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso


Questa sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n.185/2008 come modificato dall’art.1 comma 47 della legge n.220/2010). L’agevolazione prevista dal DPCM del 25/05/2012 non può essere superiore ad euro 145,75 e spetta solo ai lavoratori del predetto comparto che nell’anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.

La detrazione d’imposta viene determinata dal sostituto d’imposta sul trattamento economico accessorio erogato e indicata nei punti 118 e 119 del CUD 2013 o del CUD 2012, in modo che il contribuente ne possa fruire in sede di dichiarazione.

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d’imposta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.


CASELLA N. 92 Detrazione riconosciuta di cui al punto 118 del CUD 2013


Nel rigo C14 indicare l’importo del punto 118 del CUD 2013 o del CUD 2012. In presenza di più CUD, indicare la somma degli importi presenti nei punti 118 dei diversi CUD che non può essere superiore a 145,75 euro.

Il soggetto che presta assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.


Sezione VI – Altri dati

Dati contributo di solidarietà


A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000 lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento da applicarsi sulla parte di reddito eccedente il predetto importo (art.2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.


CASELLA N. 93 Reddito al netto della riduzione (punto 136 del CUD 2013)


Nella colonna 1 riportare l’importo indicato nel punto 136 del CUD 2013, relativo all’ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione applicato in base all’art.18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98.


CASELLA N. 94 Contributo di solidarietà trattenuto (punto 138 del CUD 2013)


Nella colonna 2 riportare l’importo indicato nel punto 138 del CUD 2013, relativo all’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

  1. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
  2. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  3. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.


Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al

credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.


  1. Stipendi


Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:



Riguardo ai “183 giorni”, il Ministero delle Finanze, aderendo alle indicazioni dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha disposto l’adozione del sistema denominato “metodo dei giorni di presenza fisica”.


In base a tale metodo nel computo dei “183 giorni” vanno inclusi:


Si devono invece escludere:



ATTENZIONE.

L’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Comprende in particolare:

  • una sede di direzione;
  • una succursale;
  • un ufficio;
  • un’officina;
  • un laboratorio, una miniera, una cava o altro luogo di estrazione;
  • un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.


  1. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR.

Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per l’anno 2012, si fa riferimento al DM del 24/12/2012

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per gli anni 2012 e 2013 sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700,00 euro,

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.


ATTENZIONE.

Se il soggetto è fiscalmente residente all’estero, il reddito prodotto nel paese straniero non è sottoposto a tassazione in Italia. Il contribuente deve essere in grado di dimostrare il suo reale trasferimento all’estero con ogni mezzo di prova documentabile.


  1. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:


Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha nazionalità esclusivamente italiana e non anche estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;

Sia le pensioni pubbliche che le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

Sia le pensioni pubbliche che quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia che in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva;

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.


  1. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista un’ esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.










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