Quadro F

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QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI


Sezione I – Acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2013 (F1)


Nella compilazione di questo rigo vengono indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all’anno 2013, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento. Si distinguono due casi:


In entrambi i casi si devono indicare solo gli importi degli eventuali acconti Irpef; nel primo caso trattenuti direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico, rilevabili dai punti 21 e 22 del CUD 2014 o del CUD 2013; nel secondo caso indicati sul Mod.F24.


ATTENZIONE.

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef, alla propria addizionale comunale all’Irpefe alla propria cedolare secca..


Nel caso in cui anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, sarà necessario ripartire tra il dichiarante e il coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuna, gli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale all’Irpef e ala cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2014.


ATTENZIONE.

L’ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale per il 2013 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle annotazioni del CUD 2014.


Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente (Mod. F24) da ciascun coniuge a titolo di acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2014.

Se nel 2013 è stato presentato un modello 730-situazioni particolari gli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca da riportare nel rigo F1sono indicati nei righi 94, 95, 97, 100 e 101 (114, 115, 117, 120 e 121 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013.


CASELLA N. 207 Prima rata acconto Irpef 2013


Indicare l’importo della prima rata di acconto Irpef desumibile:


ATTENZIONE.

Nel caso il contribuente l’anno scorso abbia optato per la rateizzazione del pagamento del saldo e della prima rata di acconto, va indicata la somma dei versamenti effettuati, al netto dell’interesse dello 033% mensile previsto per la dilazione del pagamento.


Devono essere indicati anche gli acconti Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali indicati al punto 23 del CUD 2014. L’importo di tali acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.


CASELLA N. 208 Seconda o unica rata acconto Irpef 2013


Indicare l’importo della seconda rata di acconto Irpef desumibile:



Devono essere indicati anche gli acconti Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali indicati al punto 23 del CUD 2014. L’importo di tali acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.


Casi particolari relativi agli acconti versati nel 2013


Versamenti integrativi



Interruzione del rapporto di lavoro e incapienza della retribuzione


Può accadere che il contribuente abbia dovuto versare direttamente il saldo e la prima e/o seconda rata d’acconto Irpef pur avendo fruito dell’assistenza fiscale.

Ciò si verifica in relazione ai casi di seguito descritti:

  1. Interruzione del rapporto di lavoro dopo la presentazione del modello 730 e prima dell’effettuazione del conguaglio con la retribuzione di luglio/novembre.
  2. Incapienza dello stipendio protrattasi fino al mese di dicembre con la conseguente impossibilità del datore di lavoro di trattenere l’intero importo degli acconti dovuti.


In questo caso si deve indicare la somma degli acconti trattenuti dal datore di lavoro e quelli versati direttamente.


CASELLA N. 209 Acconto add.le comunale trattenuto 2013 con Mod.730/13


Riportare l’importo del punto 24 del CUD 2014.


CASELLA N. 210 Acconto add.le comunale2013 versato con Mod.F24


Riportare l’importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod.F24 dal contribuente a titolo d’acconto dell’addizionale comunale 2013 (cod. 3843).


CASELLA N. 211 Prima rata acconto cedolare secca 2013


Riportare in questa colonna:


CASELLA N. 212 Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2013


Riportare in questa colonna:


CASELLA N. 213 Acconto Irpef 2013 terreni e frontalieri


Questa colonna va compilata solo se lo scorso anno è stato presentato il modello Unico 2013 e l’acconto Irpef dovuto per l’anno 2013 è stato calcolato con le particolari modalità previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012:


Nella colonna 7 indicare l’importo dell’acconto Irpefdovuto per l’anno 2013, calcolato secondo le regole sopra descritte.


ATTENZIONE.

La presente colonna non va compilata se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013.


Sezione II – Altre ritenute subite (F2)


CASELLA N. 214/215/216 Irpef – Addizionale regionale – Addizionale comunale (F2)


Indicare, nel rigo F2, le ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale a titolo di acconto diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello 730/2014 (come, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire quale incentivo all’allevamento).


CASELLA N. 217 Addizionale regionale Irpef attività sportive dilettantistiche


Indicare il totale dell’addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4


CASELLA N. 218  Addizionale comunale Irpef attività sportive dilettantistiche

Indicare il totale dell’addizionale comunale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4.


CASELLA N. 219 Irpef per lavori socialmente utili


Indicare le ritenute all’Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato riportato nelle annotazioni del CUD 2014 (vedere casella “reddito” nel quadro C).


CASELLA N. 220 Addizionale regionale Irpef per lavori socialmente utili


Indicare l’addizionale regionale all’Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato riportato nelle annotazioni del CUD 2014 (vedere casella “reddito” nel quadro C).


Sezione III – Eccedenze dell’Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni (F3)


Se nel modello UNICO 2013 il contribuente ha chiesto il rimborso, non potrà farlo valere come eccedenza nel 730/2014, ma dovrà attendere l’effettuazione del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria.

Se l’eccedenza riportata l’anno precedente non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (non viene cioè inserita nella presente casella, ad es. per dimenticanza), il contribuente può: Per coloro che hanno presentato il modello Unico si ricorda che il diritto di scelta tra il riporto nell’anno successivo del credito vantato o il rimborso di tale eccedenza d’imposta, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi. Se tale scelta non risulta dalla dichiarazione essa si intende fatta per compensazione.


Se nel modello UNICO 2013 il contribuente ha chiesto il rimborso, non potrà farlo valere come eccedenza nel 730/2014, ma dovrà attendere l’effettuazione del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria. Se l’eccedenza riportata l’anno precedente non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (non viene cioè inserita nella presente casella, ad es. per dimenticanza), il contribuente può:


Se a fronte di una eccedenza riportata l’anno precedente, non viene presentata dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo, il contribuente può chiedere il rimborso di tale eccedenza presentando un’apposita istanza agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, ove istituiti, o agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale del contribuente stesso. Tuttavia, se la dichiarazione non viene effettuata perché il contribuente è esonerato dalla presentazione, egli può, in alternativa all’istanza di rimborso, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.


CASELLA N. 221 Irpef (F3)


Riportare l’eventuale credito Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del mod. UNICO 2013). Nel caso in cui il contribuente abbia fruito dell’assistenza fiscale nell’anno precedente e il datore di lavoro o ente pensionistico non abbia rimborsato il credito o parte di esso risultante dal modello 730-3 dell’anno precedente, a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro intervenuta prima dell’ultimazione delle operazione di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, la cifra si potrà rilevare al punto 35 del CUD. L’importo può altresì risultare dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non abbia presentato la dichiarazione.


In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2013 con la quale è stato comunicato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).


Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 1 anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l’importo indicato nella colonna 4 dei righi RX12 e RX16 del modello Unico 2013, relativi rispettivamente all’eccedenza di imposta sostitutiva sull’incremento di produttività e all’eccedenza di contributo di solidarietàper i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.


CASELLA N. 222 di cui compensata in F24 (Irpef)(F3)


Indicare l’importo dell’eccedenza d’imposta Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.



CASELLA N. 223 Imposta sostitutiva quadro RT


Inserire l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2013), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del modello UNICO 2013.


CASELLA N. 224 di cui già compensata in F24 (Imposta sostitutiva quadro RT)


Inserire l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente compensato utilizzando il modello F24.


CASELLA N. 225 Cedolare secca


Riportare l’eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo RX16 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 39 del CUD 2014 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 edè stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell’IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 5 anche l’eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l’eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.


CASELLA N. 226 di cui già compensata in F24 (cedolare secca)


indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24.


Sezione III – Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni (F4)


CASELLA N. 227 Codice Regione


Nel rigo F4 a colonna 1 inserire il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo.


Tabella Codici Regione


REGIONE

CODICE

REGIONE

CODICE

Abruzzo

Basilicata

Bolzano

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia-Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trento

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


CASELLA N. 228 Addizionale regionale all’Irpef (F4)


Indicare l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante al punto 36 del CUD 2014 o dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2011 (colonna 4 del rigo RX2 del modello UNICO 2013). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 2 anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione per il Mod. F24.


CASELLA N. 229 di cui già compensata in F24 (Addizionale regionale all’Irpef)(F4)


Indicare l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24.


CASELLA N. 230 Codice Comune (F4)


Nel rigo F4 nella colonna 4 inserire il codice comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011 . Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo.


CASELLA N. 231 Addizionale comunale all’Irpef (F4)


Indicare l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro risultante dal punto 37 del CUD 2014 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del modello UNICO 2013). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 5 anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 riportare l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione per il Mod. F24.


CASELLA N. 232 di cui già compensata in F24 (Addizionale comunale all’Irpef) (F4)


Indicare l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24.


Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (F5)


CASELLA N. 233 Eventi eccezionali


Indicare uno dei seguenti codici, in base alla casistica per la quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti:

  1. per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
  2. per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza n.16 del10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;
  3. per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12 octies, del DecretoLegge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall’art.1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
  4. per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.


Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d’imposta ed i Centri di assistenza fiscale.


CASELLA N. 234 Irpef (F5)


ndicare l’ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, risultanti dai punti 14 e 23 del CUD 2014.


CASELLA N. 235 Addizionale regionale all’Irpef (F5)


Indicare l’addizionale regionale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, risultante dal punto 15 del CUD 2014.


CASELLA N. 236 Addizionale comunale all’Irpef (F5)


Indicare l’addizionale comunale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali,  risultante dai punti 17 e 18 del CUD 2014.


CASELLA N. 237 Imposta sostitutiva incremento produttività (F5)


Indicare l’imposta sostitutiva per l’incremento della produttività sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, risultante dal punto 253 del CUD 2014.


CASELLA N. 238 Cedolare secca (F5)


indicare l’acconto della Cedolare secca sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, risultante dal punto 28 del CUD 2014.


CASELLA N. 239 Contributo solidarietà (F5)


indicare il contributo di solidarietà sospeso. per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, risultante dal punto 138 del CUD 2014.


Sezione V – Misura degli acconti per l’anno 2014 e rateazione del saldo 2013 (F6)


Tale sezione deve essere compilata nei seguenti casi:


CASELLA N. 240 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto Irpef


Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato alcun versamento a titolo di acconto Irpef.


Esempio.

Per la progressività dell’imposta, la presenza di due rapporti di lavoro nel corso del 2013 può determinare il calcolo di Irpef a debito e l’automatica liquidazione delle rate di acconto per il 2014.

Se però, nel corrente anno, il dipendente non prevede di intrattenere più di un rapporto di lavoro e comunque di possedere redditi tali da non determinare il persistere della posizione debitoria può barrare questa casella per evitare il versamento di acconti non dovuti.


CASELLA N. 241 Versamenti di acconto Irpef in misura inferiore


Nella colonna 2 deve essere indicato il minor importo di acconto Irpef che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale (prima e seconda rata) dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.


ATTENZIONE.

Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l’importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2014 (da presentare nel 2014).


Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 1998 gli en ti pensionistici, attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni, effettuano la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente, i titolari di più trattamenti pensionistici che non possiedono altri redditi, a partire dal 1999, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.


ATTENZIONE.

Per potere liquidare l’imposta non è possibile barrare la casella 249 e contemporaneamente indicare nella casella 250 il minor importo di acconto Irpef.


CASELLA N. 242 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto addizionale comunale


Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato alcun versamento a titolo di acconto di addizionale comunale (ad esempio per effetto della soglia di esenzione deliberata dal comune).


CASELLA N. 243 Versamenti di acconto addizionale comunale in misura inferiore


Nella colonna 4 deve essere indicato il minor importo di acconto di addizionale comunale che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.


ATTENZIONE.

Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l’importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2014 (da presentare nel 2014).


ATTENZIONE.

Per potere liquidare l’imposta non è possibile barrare la casella 251 e contemporaneamente indicare nella casella 252 il minor importo di acconto addizionale comunale.


CASELLA N. 244 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca


barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto per la cedolare secca


CASELLA N. 245 Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore


indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2014


ATTENZIONE.

Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l’importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2014 (da presentare nel 2014).


ATTENZIONE.

Per potere liquidare l’imposta non è possibile barrare la casella 253 e contemporaneamente indicare nella casella 254 il minor importo di acconto addizionale comunale.


CASELLA N. 246 Numero rate


Indicare il numero delle rate, compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:


ATTENZIONE.

In caso di dichiarazione congiunta il numero delle rate va indicato solo sul modello del dichiarante.


ATTENZIONE.

Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile.


Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico Persone fisiche).


Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale


Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito con riferimento all’addizionale comunale dovuta per il 2013 e/o per il 2014, una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia esenzione. Le aliquote e le soglie di la composizione del nucleo familiare o l’ISEE – indicatore situazione economica equivalente), esenzioni deliberate dai comuni sono consultabili sul sito “www.finanze.gov.it” (area tematica: Fiscalità locale, Addizionale Comunale all’Irpef).


Rigo F7 – Esenzioni anno 2013


CASELLA N. 247 Soglia esenzione saldo add. comunale 2013


Indicare nella casella l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2013.


CASELLA N. 248 Esenzione totale altre agevolazioni saldo add. comunale 2013


La casella va barrata in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile.


ATTENZIONE.

Le caselle 256 e 257 sono tra loro alternativa


Rigo F8 – Esenzioni anno 2014


CASELLA N. 249 Soglia esenzione acconto 2014


Indicare nella casella l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2014.


CASELLA N. 250 Esenzione totale altre agevolazioni saldo add. comunale 2014


La casella va barrata in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile.


ATTENZIONE.

Le caselle 248 e 249 sono tra loro alternativa


Sezione VII – Da compilare solo nel mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 integrativo e che hanno indicato il codice ‘1’ nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.


Rigo F9 – Importi rimborsati dal sostituto d’imposta


CASELLA N. 251 Irpef (F9)


Indicare l’importo del credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730-3/2014 originario. Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2014. Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2014.


CASELLA N. 252 Addizionale regionale all’Irpef (F9)


Indicare l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014.

Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, colonna 4, del 730-3/2014. Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 112, colonna 4, del 730-3/2014.


CASELLA N. 253 Addizionale comunale all’Irpef (F9)


Indicare l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef risultante dal prospetto di liquidazione Mod.730-3/2014.

Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, colonna 4, del 730-3/2014.

Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 113, colonna 4, del 730-3/2014.


CASELLA N. 254 Cedolare secca (F9)


indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d’imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014.

Il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, colonna 4, del 730-3/2014. Invece il coniuge dichiarante che presenti un modello 730 integrativo, quando la dichiarazione originaria era stata presentata in forma congiunta, deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 119, colonna 4, del 730-3/2013.


Rigo F10 – Crediti utilizzati con il mod. F24 per il versamento dell’IMU


CASELLA N. 255 Credito Irpef (F10)


Indicare nella casella l’ammontare del credito Irpef, indicato nella colonna 4 del rigo 91 (nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2014 originario è indicato un credito Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a euro 60, riportare in questa colonna 4 l’importo di euro 60.


CASELLA N. 256 Credito Addizionale regionale (F10)


Indicare nella casella l’ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 4 del rigo 92 (nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2014 originarioche, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.


CASELLA N. 266 Credito Addizionale comunale (F10)


Indicare nella casella l’ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 4 del rigo 93 (nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2014 originarioche, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.


CASELLA N. 267 Credito Cedolare secca (F10)


Indicare l’ammontare del credito per cedolare secca sullelocazioni riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di

presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.



Sezione VIII – Altri Dati


Rigo F11 – Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti


Il rigo F11 deve essere compilato in caso di importi rimborsati dal sostituto per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicato nel punto 104 e/o 110 del CUD 2014.


CASELLA N. 259 Ulteriore detrazione per figli


Indicare nella colonna 1 il credito riconosciuto dal sostituto per l’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicato nel punto 104 del CUD 2014 (“credito riconosciuto per famiglie numerose”).


CASELLA N. 260 Detrazioni canoni locazione


Indicare nella colonna 2 il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alladetrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicatonel punto 110 del CUD 2014 (“Credito riconosciuto per canoni di locazione”).


Rigo F12 – Restituzione bonus


Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il “bonus fiscale” con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 e 2008.


CASELLA N. 261 Bonus fiscale


Indicare nella colonna 1 l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nel 2006.


CASELLA N. 262 Bonus straordinario


Indicare nella colonna 2 l’importo relativo al “bonus  straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008.


Rigo F13 –Pignoramento presso terzi


In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva Le ritenute subite saranno scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente nel rigo F13 anziché nel quadro di riferimento del reddito insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.


CASELLA N. 263 Tipo di reddito (F13)


Indicare uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2014:


CASELLA N. 264 Ritenute (F13)


Indicare l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2014, compilando l’apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi


ATTENZIONE.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico Persone fisiche 2013, compilando l’apposita sezione del quadro RM.












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